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martedì, 26 Novembre 2024
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Trani – Sospesi due poliziotti penitenziari: favorivano detenuti per denaro

Uno degli indagati avrebbe cancellato le memorie dei telefoni in uso alla Casa circondariale al fine di eliminare le tracce delle irregolarità nella gestione delle conversazioni in periodo di pandemia

Il Nucleo Investigativo Regionale della Polizia Penitenziaria di Bari, coordinato dal Nucleo
Investigativo Centrale di Roma, al termine di una prolungata ed articolata indagine diretta
dalla Procura della Repubblica di Trani, su disposizione del Giudice per le Indagini
Preliminari, ha posto in esecuzione una ordinanza di custodia cautelare con la quale è
stata applicata la sospensione dall’ufficio di operatore di Polizia penitenziaria nei confronti di due appartenenti alla Polizia Penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Trani
, uno dei quali all’epoca dei fatti Comandante del Reparto di Polizia
Penitenziaria del carcere di Trani.

In prima istanza il Giudice per le Indagini Preliminari non aveva ritenuto meritevole di
accoglimento le richieste della Procura, pur ritenendo provati i fatti contestati.
In relazione alla prima posizione, il giudice aveva condiviso l’ipotesi in base alla
quale l’indagato avrebbe cancellato le memorie dei telefoni in uso alla Casa circondariale al fine di eliminare le tracce delle irregolarità nella gestione delle conversazioni in periodo di pandemia, escludendo però la possibilità di qualificare come depistaggio tale condotta in ragione della inconsapevolezza del carattere penalmente rilevante delle condotte dei colleghi.

La decisione del g.i.p. è stata impugnata dall’ufficio di Procura ed il Tribunale del Riesame
di Bari, con ordinanza confermata dalla Corte di Cassazione e oggetto di esecuzione, ha
irrogato la misura interdittiva della sospensione dal pubblico ufficio di operatore di
Polizia Penitenziaria.

La motivazione della pronunzia della Corte di Cassazione non è ancora stata depositata.
Si legge nel provvedimento di del Tribunale di Bari: “Appare, dunque, più che probabile la
reiterazione di condotte analoghe a quelle venute all’attenzione dell*A.G.

L’atteggiamento complessivamente tenuto, anche attraverso condotte non specificamente costituenti reato, è stato di generale accondiscendenza rispetto a prassi illecite largamente diffuse presso la Casa circondariale di Trani. Le condotte di depistaggio successivamente attuate erano finalizzate a rendere più arduo l’accertamento delle pregresse irregolarità, di ipotizzabile rilievo penale.

Si tratta di iniziative che allo stato devono ritenersi andate a buon fine, posto che non emerge il recupero dei dati cancellati attraverso l’indebito reset del telefono cellulare. Per quanto non consti che l’indagato abbia conseguito per sé utilità economicamente apprezzabili, è emerso che la tolleranza degli abusi e la loro “copertura” rappresentasse per lui un approccio ordinario alla gestione dell’ufficio.

Per questa ragione la possibilità di reiterazione è da considerarsi elevata: da un lato non emergono segnali di resipiscenza o quanto meno di consapevolezza circa il disvalore del contegno tenuto, dall’altro non sono necessarie particolari contingenze affinché esso prosegua nel tempo, trattandosi di un ordinario approccio alla funzione, all’evidenza ritenuto lecito e finanche auspicabile”.

In relazione alle ipotesi di corruzione (per favorire incontri irregolari fra detenuti e
familiari), contestate al secondo agente, il giudice aveva ritenuto sussistenti i gravi indizi
di reato, escludendo tuttavia l’esistenza di esigenze cautelari.

La decisione del g.i.p. è stata impugnata dall’ufficio di Procura ed il Tribunale del Riesame
di Bari ha irrogato la misura interdittiva (non impugnata) della sospensione dal pubblico
ufficio di operatore di Polizia Penitenziaria.
Il Tribunale di Bari ha evidenziato che: “la valutazione delle modalità attraverso le quali si sono verificati i fatti oggetto di indagine e, in particolar modo, dello stretto e confidenziale rapporto tra i pubblici ufficiali e i privati protagonisti degli episodi corruttivi induce a ritenere le condotte monitorate non occasionali e anzi frutto di un consolidato modus operandi.

Basti pensare che le illecite dazioni erano neanche troppo velatamente sollecitate dai pubblici ufficiali…. Non vi è alcuna traccia di resipiscenza o anche solo di consapevolezza circa il disvalore dei propri agiti, determinati dalla prospettiva di sia pur modeste utilità, quali i generi alimentari che l’indagato si faceva promettere e riceveva dai parenti dei detenuti. La naturalezza e l’assenza di remore palesate dalle conversazioni intercettate evidenziano che per il s-ottufficiale tale contegno era ‘normale'”.

Ovviamente si tratta di statuizioni non definitive che, sebbene formulate dai Giudici anche della Suprema Corte ed all’esito di una prima fase in contraddittorio, dovranno essere verificate nell’ambito della istruttoria dibattimentale. In questa fase, dunque, si
deve presumere la non colpevolezza degli indagati.

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