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mercoledì, 5 Febbraio 2025
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Decreto riaperture-bis in gazzetta ufficiale

✓ Dal 1° giugno la ristorazione è consentita anche al chiuso nel rispetto del coprifuoco

Sulla gazzetta ufficiale n. 117, del 18 maggio u.s., è stato pubblicato il decreto-legge n. 65, approvato lo stesso giorno, che reca “Misure urgenti relative all’emergenza epidemiologica da Covid-19”, cosiddetto “decreto riaperture bis”. 
Il decreto, in vigore dalla data della sua pubblicazione, stabilisce che, fatto salvo quanto diversamente disposto dal medesimo provvedimento, fino al 31 luglio 2021 continuano ad applicarsi le misure di cui al DPCM 2 marzo 2021, fermo restando, per quanto non modificato dal nuovo decreto-legge, ciò che prevede il DL n. 52 (c.d. “decreto riaperture”). 

Queste le novità, in particolare per quanto riguarda il “timing” delle riaperture:

Art. 1. Limiti orari agli spostamenti

Dal 18 maggio e fino al 6 giugno 2021, in zona gialla, i limiti orari agli spostamenti (cosiddetto “coprifuoco”) hanno inizio alle ore 23:00, e non più alle 22:00, e terminano alle ore 5:00 del giorno successivo, fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
✓ Dal 7 giugno al 20 giugno 2021, in zona gialla, i limiti orari agli spostamenti hanno inizio alle ore 24:00 e terminano alle ore 5:00 del giorno successivo.
✓ Con ordinanza del Ministro della salute possono essere stabiliti limiti orari agli spostamenti diversi da quelli di cui sopra per eventi di particolare rilevanza.
✓ Dal 21 giugno 2021, in zona gialla, cessano di applicarsi i limiti orari agli spostamenti.
✓ Nelle zone bianche non si applicano i limiti orari agli spostamenti.

Art. 2. Attivita’ dei servizi di ristorazione

✓ Dal 1° giugno 2021, in zona gialla, le attivita’ dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sono consentite, anche al chiuso, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui sopra, nonché dei protocolli e delle linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.


Viene dunque superata la disposizione di cui all’art. 4 del DL n. 52, laddove si prevedeva che dal 1° giugno, nella zona gialla, le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sarebbero state consentite anche al chiuso, (ma solo) con consumo al tavolo, dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00. 

Le attività saranno consentite senza limitazione anche per il servizio al banco ed anche oltre le 18:00, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti come previsti dall’art. 1. 

Da considerare che, ai sensi dell’art. 12 del DL, i protocolli e le linee guida saranno ora adottati e aggiornati con ordinanza del Ministro della salute, di concerto con i ministri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome. 
Per le attività già avviate sulla base del DL n. 52 le Linee guida applicabili dovrebbero essere quelle approvate dalla Conferenza delle Regioni il 28 aprile, le quali, pur in assenza di adozione da parte del Governo, sono state recepite da molte Regioni con proprio provvedimento.     

Art. 3. Attività commerciali all’interno di mercati e centri commerciali

✓ Dal 22 maggio 2021, in zona gialla, le attivita’ degli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali e altre strutture ad essi assimilabili possono svolgersi anche nei giorni festivi e prefestivi nel rispetto dei protocolli e linee guida adottati e aggiornati come sopra.

Viene superato il divieto, che perdurava fin dal 3 novembre 2020, di esercitare nei giorni festivi e prefestivi attività commerciale all’interno dei mercati (al chiuso) e di centri commerciali e strutture assimilabili, tranne per farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie: tutte le attività esercitate all’interno delle predette strutture dal 22 maggio saranno nuovamente consentite. 

Art. 4. Palestre, piscine, centri natatori e centri benessere

✓ Dal 24 maggio 2021 (in anticipo rispetto alla prevista data del 1° giugno), in zona gialla, sono consentite le attività delle palestre, in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico, a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno due metri e che i locali siano dotati di adeguati sistemi di ricambio dell’aria, senza ricircolo.
✓ Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attività di piscine e centri natatori anche in impianti coperti in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento dello sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnicoscientifico, fermo restando quanto previsto dall’articolo 6 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52.
✓ Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attività dei centri benessere in conformità alle linee guida adottate ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.

Art. 5. Eventi sportivi aperti al pubblico

✓ In zona gialla, dal 1° giugno 2021 all’aperto e dal 1° luglio 2021 anche al chiuso, è consentita la presenza di pubblico anche agli eventi e alle competizioni sportive diversi da quelli di cui all’art. 5 del DL n. 52 del 2021, esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale. La capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per impianti all’aperto e a 500 per impianti al chiuso. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni, gli eventi e le competizioni sportive si svolgono senza la presenza di pubblico.

Art. 6. Impianti nei comprensori sciistici

✓ Dal 22 maggio 2021, in zona gialla, è consentita la riapertura degli impianti nei comprensori sciistici, nel rispetto linee guida adottate ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.

Art. 7. Attivita’ di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò

✓ Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attivita’ differente, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.

Art. 8. Parchi tematici e di divertimento

✓ Dal 15 giugno 2021 (in anticipo rispetto alla prevista data del 1° luglio), in zona gialla, sono consentite le attivita’ dei parchi tematici e di divertimento, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.

Art. 9. Centri culturali, centri sociali e ricreativi, feste e cerimonie

✓ Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attività dei centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.
✓ Dal 15 giugno 2021, in zona gialla, sono consentite le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche al chiuso, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 e con la prescrizione che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021.
✓ Da considerare, come si vedrà, che la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 52 del 2021 (cioè la certificazione normalmente rilasciata al completamento del prescritto ciclo di vaccinazione) è ora rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale.

Art. 10. Corsi di formazione

✓ Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi anche in presenza, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.

Art. 11. Musei e altri istituti e luoghi della cultura

✓ In zona gialla, il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è assicurato a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché’ dei flussi di visitatori, garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.
✓ Per gli istituti e i luoghi della cultura che nell’anno 2019 hanno registrato un numero di visitatori superiore a un milione, il sabato e i giorni festivi il servizio è assicurato a condizione che l’ingresso sia stato prenotato on line o telefonicamente con almeno un giorno di anticipo.
✓ Resta sospesa l’efficacia delle disposizioni regolamentari di cui all’articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 11 dicembre 1997, n. 507, che prevede il libero accesso a tutti gli istituti e ai luoghi della cultura statali la prima domenica del mese. Alle medesime condizioni, sono altresì aperte al pubblico le mostre.

Art. 12. Linee guida e protocolli

✓ I protocolli e le linee guida di cui all’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020, come si è anticipato, sono adottati e aggiornati con ordinanza del Ministro della salute, di concerto con i ministri competenti per materia o d’intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome.

Art. 13. Disposizioni in materia di scenari di rischio delle regioni

Lo scenario di rischio a livello regionale è parametrato all'incidenza dei contagi sul territorio regionale ovvero all'incidenza dei contagi sul territorio regionale unitamente alla percentuale di occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva per pazienti COVID-19 e determina la collocazione delle regioni in una delle zone individuate dal DL n. 

33/2020, all’art. 1, comma 16-septies.
Quest’ultimo è così modificato: Sono denominate:
a) “Zona bianca”: le regioni nei cui territori l’incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive;
b) “Zona gialla”: le regioni nei cui territori alternativamente:
1) l’incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 50 e inferiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti;
2) l’incidenza settimanale dei casi è pari o superiore a 150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle due seguenti condizioni:
2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti COVID-19 è uguale o inferiore al 30 per cento;
2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti COVID-19 è uguale o inferiore al 20 per cento;
c) “Zona arancione”: le regioni nei cui territori l’incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, salvo che ricorrano le condizioni indicate nelle lettere b) e d);
d) “Zona rossa”: le regioni nei cui territori alternativamente:
1) l’incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti; 2) l’incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti e si verificano entrambe le seguenti condizioni:
2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti COVID-19 è superiore al 40 per cento;
2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti COVID-19 è superiore al 30 per cento.».

Fino al 16 giugno 2021 il monitoraggio dei dati epidemiologici è comunque effettuato sulla base delle disposizioni di cui di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2020 vigenti al giorno antecedente all'entrata in vigore del decreto n. 56.  All'esito del monitoraggio effettuato sulla base dei due sistemi di accertamento di cui al primo periodo, ai fini dell'ordinanza di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2020, in caso di discordanza le regioni sono collocate nella zona corrispondente allo scenario inferiore.  

Art. 14. Disposizioni in materia di rilascio e validità delle certificazioni verdi COVID-19

✓ La certificazione verde COVID-19, rilasciata ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, ha validità di nove mesi dalla data del completamento del ciclo vaccinale.

Ricordiamo che le certificazioni verdi COVID-19 sono rilasciate al fine di attestare una delle seguenti condizioni: 

a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;
b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARSCoV-2.

✓ La certificazione verde COVID-19 di cui alla lettera a), la quale aveva una validità di sei mesi ed ora ha validità di nove mesi dalla data del completamento del ciclo vaccinale, è rilasciata, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria ovvero dall’esercente la professione sanitaria che effettua la vaccinazione e contestualmente alla stessa, al termine del prescritto ciclo, e reca indicazione del numero di dosi somministrate rispetto al numero di dosi previste per l’interessato. Contestualmente al rilascio, la predetta struttura sanitaria, ovvero il predetto esercente la professione sanitaria, anche per il tramite dei sistemi informativi regionali, provvede a rendere disponibile detta certificazione nel fascicolo sanitario elettronico dell’interessato.
✓ La certificazione verde COVID-19 di cui alla lettera b) ha una validità di sei mesi a far data dall’avvenuta guarigione, ed è rilasciata, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente affetto da COVID-19, ovvero, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, ed è resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell’interessato. La certificazione di cui al presente comma cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza semestrale, l’interessato venga identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2. Le certificazioni di guarigione rilasciate precedentemente alla data di entrata in vigore del decreto sono valide per sei mesi a decorrere dalla data indicata nella certificazione, salvo che il soggetto venga nuovamente identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.12.
✓ La certificazione verde COVID-19 di cui alla lettera c) ha una validità di quarantotto ore dall’esecuzione del test ed è prodotta, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche da quelle private autorizzate o accreditate e dalle farmacie che svolgono i test, ovvero dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta.

✓ La certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 52 del 2021 è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale.

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