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domenica, 22 Dicembre 2024
HomePUGLIARegione Puglia: domande frequenti sull'ordinanza n. 88 del 26 marzo 2021

Regione Puglia: domande frequenti sull’ordinanza n. 88 del 26 marzo 2021

In vigore da oggi 27 marzo e fino al 6 aprile 2021

  1. Nei divieti di apertura sono ricomprese anche le attività di commercio
    all’ingrosso?

    No, l’ordinanza 88/2021 non riguarda le attività di commercio all’ingrosso.
  2. La chiusura delle attività di commercio al dettaglio riguarda anche le
    attività di somministrazione?

    No, le attività (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) disciplinate
    dall’art. 46 del DPCM e dall’art. 3 dell’Ordinanza, sono diverse dalle attività
    commerciali (disciplinate dall’art. 45 del DPCM e dall’art. 2 dell’Ordinanza) e,
    quindi, NON sono soggette agli obblighi di chiusura stabiliti dall’articolo 2
    dell’Ordinanza.
    Queste attività quindi possono effettuare asporto e domicilio e, dalle 18, se
    potevano già effettuarlo in virtù del vigente DPCM, possono effettuare asporto
    solo con prenotazione, anche il 28 marzo, il 4 e 5 aprile 2021.
    Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal
    codice ATECO 56.3 l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18.00.
  3. Cosa si deve intendere per “generi alimentari”?
    Utilizzando l’elencazione dell’allegato 23 del DPCM 2 marzo 2021, per attività di
    vendita di generi alimentari si intende:
     Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di
    prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di
    alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari)
     Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
     Commercio al dettaglio di prodotti alimentari (codici ATECO: 47.2)
     Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande;
    ortofrutticoli.
  4. I pubblici esercizi possono continuare a effettuare l’asporto?
    L’attività di asporto dei servizi di ristorazione, ove consentita dal DPCM 2 marzo
    2021 (art. 46, co.2), continua a essere consentito dalle 05.00 alle 18.00.
    Dalle 18.00 alle 22.00 è consentito l’asporto con le modalità prescritte
    dall’articolo 3 co.1 dell’ordinanza 88 (“tramite prenotazione preventiva on-line o
    per telefono ed a condizione che siano adottate modalità organizzative che
    limitino al massimo code, file o assembramenti”).
    Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal
    codice ATECO 56.3 (BAR E ALTRI ESERCIZI SIMILI SENZA CUCINA), invece,
    l’asporto continua a essere consentito esclusivamente fino alle ore 18.00.
  5. L’asporto è consentito solo con prenotazione dalle 18 in poi?
    Sì, dalle 18.00 alle 22.00 è consentito l’asporto con le modalità prescritte
    dall’articolo 3 co.1 dell’ordinanza 88 (“tramite prenotazione preventiva on-line o
    per telefono ed a condizione che siano adottate modalità organizzative che limitino al massimo code, file o assembramenti”).
    Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3, invece, l’asporto continua ad essere consentito esclusivamente fino alle ore 18.00.
  6. Nelle giornate del 28 marzo, 4 e 5 aprile gli esercizi con somministrazione possono restare aperti con asporto?
    Le attività (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) disciplinate dall’art. 46 del DPCM e dall’art. 3 dell’Ordinanza, sono diverse dalle attività commerciali (disciplinate dall’art.45 del DPCM e dall’art. 2 dell’Ordinanza) e, quindi, NON sono soggette agli obblighi di chiusura stabiliti dall’articolo 2 dell’Ordinanza.
    Queste attività quindi possono effettuare domicilio e asporto e, dalle 18, se potevano già effettuarlo in virtù del vigente DPCM, possono effettuare asporto solo con prenotazione, anche il 28 marzo, il 4 e 5 aprile 2021.
    Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3, invece, l’asporto continua a essere consentito esclusivamente fino alle ore 18:00.
  7. Anche le librerie possono restare aperte al pari delle edicole?
    No, sono si tratta di attività con codici ATECO differenti.
  8. Le attività che, per effetto dell’Ordinanza, sono sospese nei giorni delle Palme, Pasqua e Lunedì dell’Angelo possono effettuare comunque consegna a domicilio?
    Sì, è consentita la consegna dei prodotti a domicilio, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto, ma con vendita a distanza senza riapertura del locale.
    Chi organizza le attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente o una cd. piattaforma – deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro.
  9. È possibile effettuare consegne di prodotti, alimentari e non, anche fuori dal Comune in cui si trova il punto vendita?
    Sì, è possibile effettuare consegne anche fuori dal proprio Comune, trattandosi di ragioni lavorative.
  10. Può un’azienda di vendita di genere alimentari all’ingrosso e al dettaglio ricevere e scaricare merce nella giornata del 28 marzo quand’anche l’attività di vendita è sospesa – come da ordinanza – e in funzione della riapertura del lunedì successivo 29 marzo?
    L’ordinanza 88/2021 non riguarda le attività di commercio all’ingrosso. L’articolo 2 dell’Ordinanza (limitazione orario di vendita e sospensione attività il 28 marzo, il 4 e il 5 aprile) è riferito esclusivamente alle attività commerciali di vendita al dettaglio di cui all’articolo 45 del DPCM 2 marzo (e quindi alle attività di cui all’allegato 23 del medesimo DPCM 2 marzo).
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