Continuano i servizi di controllo del territorio finalizzato al contrasto dei reati ambientali da parte della Polizia Locale di Andria.
Gli agenti della Polizia Locale hanno dato esecuzione alla misura cautelare reale, delegata dall’Autorità Giudiziaria, con la quale si ordinava il sequestro finalizzato alla confisca dei veicoli utilizzati per l’attività illecita e abbandono di rifiuti in agro di Andria.
L’autore, esercente l’attività abusiva di c.d. “svuotacantine“, dopo aver ricevuto una commissione per lo sgombero di un’abitazione privata, ha trasportato e abbandonato i rifiuti in agro di Andria. Rifiuti che, successivamente, sono stati bruciati.
A tal proposito, si evidenzia che il committente è stato ritenuto corresponsabile del reato di abbandono di rifiuti. Ai fini dell’individuazione di tale soggetto, infatti, occorre richiamare le disposizioni contenute nell’art. 183, lett. h), e nell’art. 188 del d.lgs. n. 152 del 2006. In base alla prima disposizione è considerato detentore dei rifiuti il produttore degli stessi o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso.
L’art. 188, primo comma, stabilisce, a sua volta, che la responsabilità in ordine alla corretta gestione dei rifiuti compete al produttore iniziale o ad altro detentore, mentre il quarto comma di questa medesima norma precisa che tale responsabilità non viene meno con la consegna dei rifiuti ad altri soggetti, a meno che vi sia stato conferimento al servizio pubblico di raccolta ovvero conferimento a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, e a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui al successivo articolo 193.
Risulta evidente in tale quadro che il soggetto che produce il rifiuto, fintantoché non se ne libera nei modi indicati dal citato art. 188, quarto comma, del d.lgs. n. 152 del 2006, è responsabile della corretta gestione del medesimo ed è quindi colui che deve essere individuato quale autore dell’abbandono nel caso in cui il materiale non venga correttamente smaltito (cfr TAR Napoli Sezione 5 Sentenza 2 febbraio 2024).
Si ricorda, inoltre, che il comma 1 dell’articolo 6-bis del D.L. n.105/2023 convertito modifica il comma 1 dell’articolo 255 (Abbandono di rifiuti) del D. Lgs. 152/2006, prevedendo la trasformazione da illecito amministrativo a reato contravvenzionale la fattispecie di abbandono di rifiuti, punito con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro, aumentata fino al doppio se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi.