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venerdì, 8 Novembre 2024
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Assegno di Inclusione al via dal 1° gennaio 2024: tutte le informazioni

L’Assegno di Inclusione è la nuova misura di sostegno economico e inclusione sociale pensata per i nuclei familiari che includono almeno una persona con disabilità, minori, over 60 o in condizioni di svantaggio

Dal 18 dicembre 2023 è possibile inviare la domanda per richiedere l’Assegno di inclusione (ADI). L’Assegno di Inclusione entrerà in vigore il 1° gennaio 2024 e segue all’introduzione del Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL), partito lo scorso 1° settembre, con entrambe che sostituiranno il Reddito di Cittadinanza.

È possibile inviare le domande in anticipo rispetto al primo gennaio 2024, per consentire il pagamento dell’assegno già dalla fine del gennaio prossimo.

L’Assegno di Inclusione è la nuova misura di sostegno economico e inclusione sociale pensata per i nuclei familiari che includono almeno una persona con disabilità, minori, over 60 o in condizioni di svantaggio.

I requisiti. L’ADI è riconosciuto ai nuclei familiari con un ISEE non superiore a 9.360 euro e che abbiano almeno un componente in una delle seguenti condizioni:

  • con disabilità;
  • minorenne;
  • con almeno 60 anni di età;
  • in condizione di svantaggio e inserito in programma di cura e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali certificato dalla pubblica amministrazione.

L’ammontare dell’assegno. Il beneficio economico dell’ADI è erogato, su base annua, a integrazione del reddito familiare ed è composto da:

  • una componente a integrazione del reddito familiare, quota A, fino alla soglia di 6.000 euro annui, ovvero di 7.560 euro annui se il nucleo è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni, ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, moltiplicata per la scala di equivalenza di cui all’articolo 2, comma 4, DL 48/2023, verificata sulla base delle informazioni rilevabili dall’ISEE in corso di validità, dagli archivi dell’Istituto e dalle dichiarazioni rese in domanda;
  • un’integrazione al reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione concessa in locazione con contratto regolarmente registrato, quota B, il cui importo, ove spettante, è individuato sulla base delle informazioni rilevabili dall’ISEE, in corso di validità fino a un massimo di 3.360 euro.

Come si richiede. L’Assegno di Inclusione (ADI) può essere richiesto in modalità telematica sul portale dell’INPS tramide SPID oppure presso i Patronati, da gennaio 2024 anche presso i Centri di Assistenza Fiscale (CAF).

Il richiedente, oltre a presentare la domanda, dovrà sottoscrivere un Patto di attivazione digitale (PAD), all’interno del SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa), al quale si accede online, direttamente dal portale INPS, dopo aver presentato domanda di ADI.

Erogazione e percorsi di politica attiva. Dopo la verifica dei requisiti, l’assegno sarà erogato dal mese successivo alla sottoscrizione del PAD.

Poi però sarà obbligatoria la partecipazione a un percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa. I componenti del nucleo familiare beneficiario di ADI, di età compresa tra 18 e 59 anni, con responsabilità genitoriali attivabili al lavoro, saranno indirizzati ai Centri per l’impiego o ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro per la sottoscrizione del Patto di servizio personalizzato (PSP).

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