Importante vittoria giudiziaria di una risparmiatrice andriese, la quale si è vista riconoscere il risarcimento del danno subito a seguito dell’investimento in azioni Veneto Banca tramite l’intermediario Banca Apulia (oggi incorporata in Intesa Sanpaolo), che aveva comportato la perdita di tutti i propri risparmi.
L’investitrice, infatti, aveva lamentato di non essere stata adeguatamente informata dalla banca sulla natura dell’investimento e che non le era stato nemmeno riferito dell’alta rischiosità dell’operazione finanziaria che si accingeva a compiere.
La Corte d’Appello di Bari ha accolto in toto la linea difensiva dell’investitrice, assistita dall’Avv. Michele Coratella, condannando l’Istituto di credito a risarcire integralmente il danno patito dalla stessa. La Corte ha infatti appurato come l’investimento eseguito dalla risparmiatrice in azioni Veneto Banca, fosse in realtà avvenuto senza che alla cliente fossero state fornite le idonee informazioni, come previsto dalla normativa di settore, tanto sulla natura dei titoli acquistati quanto sull’alto rischio dell’operazione finanziaria.
La Banca, infatti, al momento dell’investimento, si era limitata a fornire alla cliente la solita documentazione di rito il cui contenuto la stessa risparmiatrice non aveva compreso, non avendone né le competenze né le conoscenze, e di fatto avventurandosi in una rischiosissima operazione finanziaria, di cui ignorava la pericolosità, che inevitabilmente le aveva fatto perdere l’intero capitale investito.
La pronuncia della Corte d’Appello di Bari, destinata a diventare un importante precedente in materia, pone a carico della banca l’obbligo di dimostrare di aver informato in modo adeguato e dettagliato l’investitore sui rischi ai quali va incontro con l’investimento, addirittura non essendo sufficiente, a tal fine, nemmeno la firma del cliente sui consueti modelli informativi.
Secondo la Corte, infatti, la dichiarazione sottoscritta dall’investitore “di riconoscersi nei profili di esperienza e di obiettivo di investimento assegnati, non ha valore confessorio né è sufficiente a dimostrare l’adempimento degli obblighi informativi da parte dell’intermediario”.
In sostanza la banca deve sempre provare, anche con testimoni, che l’investitore – che spesso è una persona priva di conoscenze in materia finanziaria – abbia compreso in modo inequivocabile la natura dell’investimento e i rischi connessi, e deve altresì provare che quello specifico investimento sia adeguato alla persona che lo compie, ossia che quest’ultima abbia la necessaria competenza ed esperienza per poter eseguire operazioni finanziarie così ardite.
Infatti, secondo la Corte d’Appello di Bari, nella sentenza n. 1250/2022, “la documentazione prodotta dalla Banca […] deve ritenersi insufficiente a dimostrare il rispetto degli obblighi informativi”. Peraltro “l’attrice aveva dimostrato che le azioni acquistate, a seguito della messa in liquidazione coatta amministrativa dell’emittente Veneto Banca, avevano azzerato il loro valore, sicché il danno può dirsi accertato […] così come deve ritenersi dimostrato anche il nesso di causalità in quanto deve presumersi che laddove l’investitrice avesse conosciuto la reale consistenza del rischio del prodotto […] non avrebbe provveduto affatto all’acquisto”.
La Corte d’Appello di Bari, dunque, pone un importante tassello a tutela dei consumatori i quali non devono sentirsi inermi dinanzi al potere delle banche, avendo ogni strumento per poter tutelare i propri diritti e veder risarciti i danni subiti.