L’Arbitro per le Controversie Finanziarie, con la decisione n. 5490 del 6 giugno 2022, si è pronunciato sul tema della responsabilità dell’intermediario nella prestazione di servizi di investimento effettuato in autonomia, cd trading online.
Nel caso di specie, il ricorrente investiva i propri risparmi tramite la piattaforma di trading fornita dalla banca, perdendo l’intera somma.
In tal caso l’ACF ha snocciolato quelli che sono i doveri della Banca, la quale deve segnalare:
– la non appropriatezza dell’ordine;
– della natura complessa del prodotto finanziario;
– l’invito alla consultazione e la messa a disposizione del KID relativo all’investimento.
Per il Presidente del Codacons Marco Maria Donzelli: “Il trading online viene spesso sottovalutato dai consumatori. Occorre ricordare che bisogna sempre fare riferimento ad intermediari professionali, diffidate da siti esteri e farlocchi che propongono guadagni facili!
Tuttavia, effettuare anche trading online tramite la propria banca comporta dei rischi.
Pertanto chiediamo massima attenzione ai consumatori negli investimenti, sia sulle informazioni ricevute sull’investimento in se.
Per informazioni sul tema, segnalazioni e per ricevere assistenza contattate il Codacons all’indirizzo info@codaconslombardia.it o al recapito 02.29419096”.