Con propria ordinanza il Sindaco di Andria, avv. Giovanna Bruno, ha vietato ogni tipo di sparo in luogo pubblico di qualunque tipo di prodotto pirotecnico, con particolare riguardo a quelli ad effetto scoppiante (c.d. botti e petardi) e ai razzi, benché “di libera vendita”, ovvero utilizzabili da privati non professionisti.
Con l’ordinanza è, quindi, fatto divieto di utilizzo di ogni tipo di fuoco d’artificio, benché di libera vendita, in luogo pubblico e anche in luogo privato ove, in tale ultimo caso, possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici o su luoghi privati appartenenti a terzi non consenzienti, tra le ore 08.00 del 31 dicembre 2021 e le ore 07.00 del 1° gennaio 2022; e il divieto di utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza di cui all’art. 57 TULPS tra le ore 08.00 del 31 dicembre 2021 ed e le ore 07.00 del 2 gennaio 2022.
Il divieto per tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute et similari, di consentire a chicchessia l’uso di dette aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute et similari per la effettuazione degli spari vietati dalla presente ordinanza.
Il divieto di impiego, nei luoghi di cui ai precedenti punti 1 e 2, a partire dalla emissione della presente ordinanza e fino a tutto il 1° gennaio 2022, di articoli pirotecnici teatrali e d’altri articoli pirotecnici per scopi diversi da quelli cui gli articoli stessi sono espressamente destinati.
Le violazioni alle suddette prescrizioni saranno punite ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.