L’ultimo Decreto Covid ha apportato modifiche alle precedenti regole riguardo il Green Pass. Elenchiamo le più importanti:
Dal 6 agosto 2021 sarà possibile svolgere determinate attività solo se si è in possesso di:
- Certificazione verde Covid-19 o Green Pass, comprovante l’inoculamento almeno della prima dose vaccinale Sars-CoV-2, con una validità di 9 mesi;
- La guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2, con una validità di 6 mesi;
- L’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido che dia risultato negativo al virus Sars-CoV-2, con validità di 48 ore;
Questi documenti o attestazioni saranno richieste poter svolgere o accedere alle seguenti attività, sempre a partire dalla data del 6 agosto 2021:
- Servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso
- Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi
- Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
- Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
- Sagre e fiere, convegni e congressi;
- Centri termali, parchi tematici e di divertimento;
- Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;
- Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- Concorsi pubblici.
I controlli e le sanzioni: Spetta ai titolari, ai gestori dei servizi e delle attività per i quali è introdotto l’obbligo del Green pass, la verifica del possesso e dell’idoneità della certificazione.
In caso di violazione sia l’esercente che l’utente potranno essere sanzionati con multe che vanno da un minimo di 400 sino a 1.000 euro. L’esercizio commerciale inoltre rischia la chiusura sino a dieci giorni nel caso in cui la violazione venga ripetuta per tre volte, in tre giorni diversi.
A cura di Damiano Landriccia