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giovedì, 26 Dicembre 2024
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Vietato lavorare in condizioni di esposizione prolungata al Sole, dalle ore 12:30 alle ore 16:00: ecco l’ordinanza di Emiliano

Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha emanato l’ordinanza n.182 valida sull’intero territorio regionale nelle aree o zone interessate dallo svolgimento di lavoro nel settore agricolo

Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha emanato l’ordinanza n.182 avente ad oggetto “Attività lavorativa nel settore agricolo in condizioni di esposizione prolungata al Sole – ordinanza contingibile ed urgente per motivi di igiene e sanità pubblica”.

L’ordinanza dispone che:
è vietato il lavoro in condizioni di esposizione prolungata al Sole, dalle ore 12:30 alle ore 16:00 con efficacia immediata e fino al 31 agosto 2021, sull’intero territorio regionale nelle aree o zone interessate dallo svolgimento di lavoro nel settore agricolo, limitatamente ai soli giorni in cui la mappa del rischio indicata sul sito www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/ riferita a: “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa” ore 12:00, segnali un livello di rischio “ALTO”.

Restano salvi i provvedimenti sindacali limitati all’ambito territoriale di riferimento.

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza, comporterà le conseguenze sanzionatorie come per legge (art.650 c.p. se il fatto non costituisce più grave reato).
 
La presente Ordinanza è pubblicata sul BURP, nonché inserita nella Raccolta Ufficiale dei Decreti e delle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale; viene trasmessa, per gli adempimenti di legge, ai Prefetti e a tutti Sindaci dei comuni pugliesi.

Del contenuto della presente ordinanza sarà data ampia diffusione sull’intero territorio regionale, a cura della struttura speciale “Comunicazione istituzionale” della Regione Puglia.
 
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

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