La puntata odierna de “Il consulente informa” è volta ad evidenziare quelle che sono le misure più interessanti introdotte attraverso il Decreto Sostegni Bis.
Innanzitutto, si evidenzia che gli elementi cardine per la ripresa economica post-covid sono rappresentati dalla programmazione strategica, dall’innovazione e dalla sostenibilità. Innovazione nel senso che per le imprese è opportuno adeguare e/o cambiare i processi produttivi in funzione delle mutate esigenze dei mercati, invece il concetto di sostenibilità implica che la produzione industriale debba essere orientata al rispetto di standard ed equilibri di natura sociale, ambientale ed economica.
Altro aspetto fondamentale è rappresentato dall’opportunità per gli imprenditori di implementare una tecnica produttiva just-in-time che sia basata su una catena di produzione tecnologicamente avanzata, sulla tempestività di realizzazione dei beni e della celere messa a disposizione degli stessi al cliente finale, ed ovviamente sulla qualità dei prodotti e dei servizi erogati.
Nell’ambito delle politiche di sostegno all’economia ed alle imprese, il Decreto Sostegni Bis introduce tre nuove modalità di accesso ai contributi a fondo perduto.
La prima è la più semplice e si configura come una replica del precedente intervento previsto dal primo decreto sostegni, con un contributo a fondo perduto per le partite IVA con determinate classi di ricavi, che abbiamo subito un calo del fatturato di almeno il 30% tra il 2019 e il 2020. Nell’ottica di una semplificazione burocratica, tali beneficiari non devono presentare nessuna nuova istanza, infatti il contributo verrà erogato in automatico.
Alla seconda modalità possono accedere i titolari di Partita IVA che hanno già beneficiato del contributo previsto dal Decreto Sostegni Uno ed il cui ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. Il contributo spettante si calcola applicando una percentuale sul calo del fatturato registrato tra i due suddetti periodi, come segue:
- 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100mila euro
- 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100mila euro e fino a 400mila euro
- 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro
- 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro
- 20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.
Alla stessa misura possono accedere anche i titolari di Partita Iva che non hanno richiesto ed ottenuto il contributo a fondo perduto a Marzo. In questo caso si applicano le stesse modalità di calcolo del contributo sopra indicate, ma con percentuali “rafforzate”, come segue:
- 90% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100mila euro
- 70% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100mila euro e fino a 400mila euro
- 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro
- 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro
- 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.
La terza modalità si basa su un nuovo contributo con finalità perequative che considera i risultati economici anziché il fatturato. Tale contributo è rivolto a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione e che producono reddito agrario. Il requisito specifico è dato dalla sussistenza di un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale definita con decreto del Ministro dell’economia.
L’ammontare di questo contributo a fondo perduto è determinato applicando alla differenza del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, al netto dei contributi a fondo perduto eventualmente riconosciuti dall’Agenzia delle entrate a maggio, agosto, ottobre, dicembre 2020 e marzo 2021, la percentuale che verrà definita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
In relazione a ciascuno dei tre casi suddetti e per tutti i soggetti, l’importo del contributo non può essere superiore a 150mila euro e non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi né alla formazione del valore della produzione netta.