“Al prossimo Consiglio Comunale di Andria di martedì 27 aprile 2021, sarà discussa, tra le altre, l’interrogazione, presentata dalla Consigliera di Forza Italia, avv. Donatella Fracchiolla, relativamente alla intenzione della attuale amministrazione di adeguarsi a quanto suggerito dal Ministero dell’Economia e Finanze circa la necessità di procedere alla proposizione del giudizio di ottemperanza in merito alla validità o meno della applicazione, ai tributi locali del 2015, della doppia aliquota per un’unica annualità, quale corretta interpretazione della sentenza TAR del 2018″.
La nota è a firma della consigliera comunale andriese di Forza Italia, avv. Donatella Fracchiolla.
“Si ritorna, dunque, a parlare della annosa questione degli avvisi di accertamento per il recupero della differenza IMU e TASI asseritamente dovuta per gli ultimi quattro mesi dell’anno in questione, inviati alla fine del 2020. Questa volta, però, il problema non riguarda l’annullamento di interessi e sanzioni non dovuti, rispetto ai quali la attuale amministrazione, su sollecitazione di Forza Italia e di tutto il centro destra, ha fatto ammenda e ha corretto il proprio errore provvedendo ad annullarli.
Non riguarda nemmeno la richiesta dei rimborsi per chi quell’anno ha pagato l’intera annualità con le aliquote maggiorate, rispetto ai quali la attuale amministrazione è in colpevole silenzio, ma, al netto di qualche rappresentante del centro sinistra che nega l’evidenza parlando di diritto prescritto, c’è la legge che, chiaramente e a scanso di equivoci, fa partire i cinque anni di prescrizione dall’anno 2018, anno della sentenza TAR, rendendo perciò ancora possibili le richieste di rimborso.
Questa volta parliamo di un invito del MEF, alla attuale amministrazione, che, se ottemperato, potrebbe, con molta probabilità, portare alla illegittimità in toto di quegli avvisi.
Il MEF, infatti, in risposta ad un quesito, all’uopo posto, sulla doppia aliquota all’interno di un’unica annualità, quale possibile corretta interpretazione della sentenza TAR del 2018 che si era pronunciata sul punto, si è espresso precisando, in conclusione, come ‘solo il Tribunale possa legittimamente pronunciarsi in merito alla corretta modalità di esecuzione della pronuncia‘ e ha concluso che l’amministrazione comunale ‘dovrebbe ricorrere allo strumento processuale di cui all’art. 112 c.p.a. che consente di ottenere chiarimenti in ordine alla modalità di ottemperanza’.
L’amministrazione, cioè, dovrebbe chiedere direttamente al TAR se fosse sua intenzione, con quella sentenza, imporre la doppia aliquota o avesse inteso semplicemente spostare l’applicazione delle aliquote maggiorate all’anno successivo.
Ne deriva che, qualora in seguito al giudizio di ottemperanza, il TAR dovesse esprimersi contro la validità della doppia aliquota, tutti gli avvisi inviati alla fine del 2020 sarebbero illegittimi nella loro interezza, con conseguente diritto al rimborso sia di chi ha già pagato i suddetti avvisi e sia di chi non ha ricevuto alcun avviso avendo corrisposto le tariffe già maggiorate per l’intera annualità.
L’interrogazione si conclude chiedendo, alla attuale amministrazione, se e quando intende ottemperare alle indicazioni fornite dal MEF, opportunamente interrogato e, in subordine, se e quando intende procedere alla concessione dei rimborsi, in ipotesi di conferma della validità della doppia aliquota.
Si attende, dunque, di conoscere la posizione della attuale amministrazione sul punto, riguardante il primo atto da essa compiuto, che si è rivelato, sin da principio, foriero di errori, inesattezze e incongruenze, cartina di tornasole di un modus operandi da sempre attento più alle autoassoluzioni preventive che ad un responsabile operare nell’interesse della collettività” – conclude Fracchiolla.