- Nei divieti di apertura sono ricomprese anche le attività di commercio
all’ingrosso?
No, l’ordinanza 88/2021 non riguarda le attività di commercio all’ingrosso. - La chiusura delle attività di commercio al dettaglio riguarda anche le
attività di somministrazione?
No, le attività (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) disciplinate
dall’art. 46 del DPCM e dall’art. 3 dell’Ordinanza, sono diverse dalle attività
commerciali (disciplinate dall’art. 45 del DPCM e dall’art. 2 dell’Ordinanza) e,
quindi, NON sono soggette agli obblighi di chiusura stabiliti dall’articolo 2
dell’Ordinanza.
Queste attività quindi possono effettuare asporto e domicilio e, dalle 18, se
potevano già effettuarlo in virtù del vigente DPCM, possono effettuare asporto
solo con prenotazione, anche il 28 marzo, il 4 e 5 aprile 2021.
Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal
codice ATECO 56.3 l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18.00. - Cosa si deve intendere per “generi alimentari”?
Utilizzando l’elencazione dell’allegato 23 del DPCM 2 marzo 2021, per attività di
vendita di generi alimentari si intende:
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di
prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di
alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari)
Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari (codici ATECO: 47.2)
Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande;
ortofrutticoli. - I pubblici esercizi possono continuare a effettuare l’asporto?
L’attività di asporto dei servizi di ristorazione, ove consentita dal DPCM 2 marzo
2021 (art. 46, co.2), continua a essere consentito dalle 05.00 alle 18.00.
Dalle 18.00 alle 22.00 è consentito l’asporto con le modalità prescritte
dall’articolo 3 co.1 dell’ordinanza 88 (“tramite prenotazione preventiva on-line o
per telefono ed a condizione che siano adottate modalità organizzative che
limitino al massimo code, file o assembramenti”).
Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal
codice ATECO 56.3 (BAR E ALTRI ESERCIZI SIMILI SENZA CUCINA), invece,
l’asporto continua a essere consentito esclusivamente fino alle ore 18.00. - L’asporto è consentito solo con prenotazione dalle 18 in poi?
Sì, dalle 18.00 alle 22.00 è consentito l’asporto con le modalità prescritte
dall’articolo 3 co.1 dell’ordinanza 88 (“tramite prenotazione preventiva on-line o
per telefono ed a condizione che siano adottate modalità organizzative che limitino al massimo code, file o assembramenti”).
Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3, invece, l’asporto continua ad essere consentito esclusivamente fino alle ore 18.00. - Nelle giornate del 28 marzo, 4 e 5 aprile gli esercizi con somministrazione possono restare aperti con asporto?
Le attività (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) disciplinate dall’art. 46 del DPCM e dall’art. 3 dell’Ordinanza, sono diverse dalle attività commerciali (disciplinate dall’art.45 del DPCM e dall’art. 2 dell’Ordinanza) e, quindi, NON sono soggette agli obblighi di chiusura stabiliti dall’articolo 2 dell’Ordinanza.
Queste attività quindi possono effettuare domicilio e asporto e, dalle 18, se potevano già effettuarlo in virtù del vigente DPCM, possono effettuare asporto solo con prenotazione, anche il 28 marzo, il 4 e 5 aprile 2021.
Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3, invece, l’asporto continua a essere consentito esclusivamente fino alle ore 18:00. - Anche le librerie possono restare aperte al pari delle edicole?
No, sono si tratta di attività con codici ATECO differenti. - Le attività che, per effetto dell’Ordinanza, sono sospese nei giorni delle Palme, Pasqua e Lunedì dell’Angelo possono effettuare comunque consegna a domicilio?
Sì, è consentita la consegna dei prodotti a domicilio, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto, ma con vendita a distanza senza riapertura del locale.
Chi organizza le attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente o una cd. piattaforma – deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro. - È possibile effettuare consegne di prodotti, alimentari e non, anche fuori dal Comune in cui si trova il punto vendita?
Sì, è possibile effettuare consegne anche fuori dal proprio Comune, trattandosi di ragioni lavorative. - Può un’azienda di vendita di genere alimentari all’ingrosso e al dettaglio ricevere e scaricare merce nella giornata del 28 marzo quand’anche l’attività di vendita è sospesa – come da ordinanza – e in funzione della riapertura del lunedì successivo 29 marzo?
L’ordinanza 88/2021 non riguarda le attività di commercio all’ingrosso. L’articolo 2 dell’Ordinanza (limitazione orario di vendita e sospensione attività il 28 marzo, il 4 e il 5 aprile) è riferito esclusivamente alle attività commerciali di vendita al dettaglio di cui all’articolo 45 del DPCM 2 marzo (e quindi alle attività di cui all’allegato 23 del medesimo DPCM 2 marzo).
Regione Puglia: domande frequenti sull’ordinanza n. 88 del 26 marzo 2021
In vigore da oggi 27 marzo e fino al 6 aprile 2021