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venerdì, 24 Gennaio 2025
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Superbonus e abusi edilizi: l’avvocato risponde

Con l’avvio del Superbonus e Sismabonus al 110%, introdotti dal decreto Bilancio, scatta l’inizio dei lavori di ristrutturazione con l’accesso alle agevolazioni fiscali

Con l’avvio del Superbonus e Sismabonus al 110%, introdotti dal decreto Bilancio, scatta l’inizio dei lavori di ristrutturazione con l’accesso alle agevolazioni fiscali.

Cosa accade se si rilevano degli abusi edilizi?

L’art. 37 co. 1 del dpr 380/2001 dispone che, a fronte degli interventi di scarso rilievo, realizzabili solo attraverso la presentazione di una SCIA, non si procede alla demolizione del manufatto ma semplicemente al pagamento di una sanzione pecuniaria.

Cosa si intende per abusi lievi?

I giudici hanno spiegato che gli interventi edilizi precari sono espressamente menzionati dall’art. 6 del Testo Unico dell’edilizia. Si tratta di opere dirette a soddisfare esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e comunque non oltre i 90 giorni, previa comunicazione di avvio lavori all’amministrazione comunale.

L’opera precaria non comporta effetti permanenti e definitivi sull’originario assetto del territorio tali da richiedere il preventivo rilascio di un titolo abitativo.

L’intervento precario deve necessariamente possedere alcune caratteristiche specifiche. Innanzitutto, la precarietà deve emergere da dati oggettivi, non da considerazioni personali sul periodo in cui chi ha realizzato l’opera intende utilizzarla.

I giudici hanno spiegato che ci sono altri elementi da tenere in considerazione, come ad esempio la destinazione dell’immobile, l’incidenza sul carico urbanistico, l’eventuale contrasto con gli strumenti urbanistici e l’impossibilità di sanatoria, il mancato rispetto dei vincoli, la totale assenza del titolo abitativo e il grado di difformità dello stesso, le modalità di esecuzione dello stesso, la contestuale violazione di più norme.

Sulla base di queste valutazioni, l’abuso commesso può essere considerato grave o meno e il responsabile può essere condannato al pagamento di una sanzione pecuniaria.

Qualora, sulla base di motivato accertamento dell’ufficio tecnico comunale, il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, il dirigente dell’ufficio irroga una sanzione pecuniaria pari al doppio dell’aumento dei valore dell’immobile, conseguente alla realizzazione delle opere. Tale sanzione deve essere valutata dall’Amministrazione competente solo nella fase esecutiva del procedimento, successiva ed autonoma rispetto all’ordine di demolizione, fase esecutiva nella quale deve essere il privato interessato a dedurre e provare, in modo rigoroso, la situazione di pericolo di stabilità del fabbricato e l’obiettiva impossibilità di ottemperare all’ordine stesso senza pregiudizio per la parte conforme (Consiglio di Stato, sez. VI, 9 luglio 2018, n. 4169).

Avv. Adriana Scamarcio

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