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martedì, 24 Dicembre 2024
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Riapertura dei mercati: ecco l’ordinanza della Regione Puglia

Ordinanza della Regione Puglia sui mercati per tutti i settori, alimentari, non alimentari e misti

Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha emanato un’ordinanza (num. 235) in materia di mercati per tutti settori merceologici: alimentari, non alimentari e misti. Le disposizioni avranno efficacia sull’intero territorio regionale dal 18 maggio 2020 sino al 1 giugno 2020.

“Questa ordinanza è il frutto di un percorso partecipato, che ha visto impegnati operatori, rappresentanti di categoria, sindaci e uffici regionali – dichiara il presidente Emiliano – è importante sì ripartire, ma sempre in sicurezza. Queste misure quindi devono sempre essere accompagnate da senso di responsabilità e grande attenzione verso sé stessi e gli altri”.

“Abbiamo accolto le richieste dei commercianti – dichiara l’assessore allo Sviluppo economico Cosimo Borraccino – in comune accordo con i sindaci, discusse durante la videoconferenza da noi promossa qualche giorno fa. Esprimo soddisfazione per l’avvio di queste attività lavorative esercitate in Puglia da oltre 15mila ambulanti” 

L’ordinanza num. 235 dispone che:
le Amministrazioni comunali possono procedere all’apertura dei mercati sul proprio territorio, per tutti settori merceologici: alimentari, non alimentari e misti purché, a cura dei Comuni stessi, siano osservate e fatte osservare le misure di prevenzione e di sicurezza, previste nel presente provvedimento, assicurando il rispetto delle misure generali per la prevenzione della trasmissione del virus ed in particolare, il distanziamento fisico, l’igiene delle mani e della persona, la pulizia e la sanificazione degli ambienti di lavoro e l’uso di dispositivi di protezione individuale laddove il distanziamento fisico non possa avere luogo nonché nel rispetto delle misure specifiche di seguito stabilite.

Al fine di assicurare il necessario livello di cautela e di prevenzione dei rischi da contagio COVID-19, le Amministrazioni comunali devono adottare le seguenti misure:
a. ridefinire il layout dell’area mercatale, con individuazione del numero massimo di posteggi onde garantire l’efficace rispetto delle misure di sicurezza precauzionali, nonché dei corridoi di transito che dovranno avere possibilmente una ampiezza minima di 2,40 mt in caso di percorso unidirezionale e di 3,80 mt in caso di percorsi bidirezionali, con apposite separazioni per dividere i due sensi di marcia; con apposito provvedimento di riapertura dell’area mercatale verrà disciplinato l’orario di apertura della stessa secondo il layout predisposto;
b. perimetrare l’area mercatale per regolamentare e scaglionare, qualora necessario, gli accessi, al fine di garantire, in funzione degli spazi disponibili, il mantenimento del distanziamento interpersonale in tutte le attività e le loro fasi;
c. in caso di esigenza di contingentamento degli accessi alle aree mercatali, possono avvalersi del personale incaricato dagli operatori economici, che dovrà in particolare vigilare sul numero massimo di presenze contemporanee di avventori;
d. differenziare, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita con appositi contenitori per la raccolta rifiuti ai rispettivi varchi;
e. organizzare l’attività di raccolta rifiuti mediante proprio personale o mediante il personale incaricato del servizio;
f. provvedere alla pulizia e disinfezione delle aree mercatali nelle ore precedenti all’apertura; g. dare informazione adeguata agli operatori e cittadini sulle misure adottate, anche mediante posizionamenti di cartelli;

Al fine di assicurare il necessario livello di cautela e di prevenzione dei rischi da contagio COVID-19, gli operatori mercatali devono adottare le seguenti misure:
a. rispettare, per quanto applicabili, le indicazioni per la valutazione integrata del rischio di venire a contatto con fonti di contagio in occasione di lavoro, di prossimità connessa ai processi lavorativi, nonché l’impatto connesso al rischio di aggregazione sociale anche verso “terzi” nonché le misure organizzative, di prevenzione e protezione, nonché di lotta all’insorgenza di focolai epidemici contenute nel documento INAIL (versione Aprile 2020 e successive) anche in considerazione di quanto già contenuto nei “Protocolli di condivisione” allegati al D.P.C.M. 26-04-2020 per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro stipulati tra Governo e Parti sociali;
b. organizzare la turnazione dei dipendenti in modo da lavorare in squadre fisse di operatori che siano sempre gli stessi per ogni turno;
c. attrezzare un punto di distribuzione di guanti monouso non forati e un dispenser per l’igienizzante mani, oltre che bidoni con coperchio, presso il proprio posteggio;
d. rispettare i principi generali e speciali in materia di autocontrollo (HACCP) ai fini della sicurezza degli alimenti;
e. mantenere sempre integri o cambiare all’occorrenza i guanti (sono consigliati guanti in nitrile di colore blu);
f. controllare che i clienti non tocchino gli alimenti se privi di guanti;
g. sottoporre a pulizia e disinfezione ricorrente le superfici in generale delle strutture di vendita;
h. sensibilizzare la propria clientela al rispetto delle distanze sociali di almeno un metro ed al divieto di assembramento;
i. consentire l’ingresso di fornitori esterni nell’area mercatale solo per reali necessità e senza possibilità di accesso agli spazi produttivi per alcun motivo;

Ecco il testo integrale dell’ordinanza num. 235

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