“E’ terminato, a dispetto di chi pensava che fosse solo propaganda, l’iter amministrativo che ha visto per la prima volta definire, con un percorso condiviso tra Comune, Asl, Organizzazioni Sindacali di categoria e consulta comunale, le regole di vendita per esercenti a sede fissa ed itinerante dei prodotti ortofrutticoli – lo dichiara sui social l’Assessore Pierpaolo Matera, commentando l’Ordinanza Sindacale che stabilisce le nuove misure e limitazioni in materia igienico-sanitaria per l’esposizione di prodotti ortofrutticoli da parte degli esercizi commerciali in sede fissa ed itinerante.
“E’ la prima ordinanza della Bat – continua Matera – e ad essa si conformeranno anche gli altri comuni per volontà della Asl Bat, PRENDENDO ESEMPIO PROPRIO DA ANDRIA.
L’ordinanza, pubblicata sull’Albo Pretorio, sarà efficace dal primo maggio per consentire a tutti di adeguarsi e di comprenderla bene. È uno dei risultati più importanti per la tutela della salute dei nostri figli e di tutti noi. Toccherà dal 1° maggio alle Forze dell’Ordine, in primis alla nostra Polizia Locale, fare rispettare le nuove regole. Volere è potere! C’è chi vive (male) di chiacchiere, di bugie e purtroppo molte volte anche di autentica ignoranza, chi invece preferisce i fatti!”
Ecco le nuove norme da rispettare consultabili anche sul sito del Comune di Andria, nella sezione “Albo Pretorio” o attraverso questo link:
1) Gli esercenti commerciali in sede fissa di frutta e verdura, possono esporre nei limiti degli spazi autorizzati, al di fuori dei locali di vendita sia su suolo pubblico, sia su suolo privato, sia su suolo privato aperto al pubblico transito solo prodotti a buccia spessa (quali ad es. ananas, cocomeri, meloni, banane,
agrumi, ecc) che si consumano previo depellamento; è tassativamente vietata l’esposizione all’esterno del locale di prodotti orticoli;
2) Gli operatori commerciali in sede fissa, oltre ad attenersi scrupolosamente a quanto previsto dalle procedure del manuale di autocontrollo basate sul
sistema HACCP, dovranno assicurare una copertura che protegga gli alimenti dalle ricadute di polveri o da altri agenti inquinanti, con protezioni anche di tipo fisso o mobile (Es. tenda parasole, ecc). I mezzi di protezione usati all’esterno devono essere mantenuti puliti e deve essere evitata la possibile dispersione
di polvere. Inoltre la merce dovrà essere collocata su piani rialzati da terra per un’altezza non inferiore ad un metro;
3) E’ vietata la vendita al di fuori degli spazi autorizzati all’interno e all’esterno dell’attività e segnatamente della merce collocata su automezzi parcheggiati a ridosso della sede dell’esercizio commerciale;
4) Per gli automezzi degli operatori del commercio su area pubblica di orto frutta e degli imprenditori agricoli per la vendita dei loro prodotti in forma
itinerante, è consentita l’apertura solo di un lato del veicolo e nessuna cassetta dovrà essere tenuta sull’area pubblica. Il lato consentito per l’apertura
non deve coincidere con quello in corrispondenza del tubo di scarico. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario a servire la clientela così
come previsto dall’art 31 comma 4 della LR 24/2015;
5) Gli imprenditori agricoli sono tenuti per la vendita dei propri prodotti ad utilizzare idonei banchi mobili con adeguati mezzi di copertura dei prodotti.
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