È con l’ordinanza n. 294 del 13 dicembre 2018 che il primo cittadino di Bisceglie, Angelantonio Angarano, ha disposto il divieto di vendita “in forma ambulante, di ogni tipo di fuochi d’artificio ascrivibili alla categoria IV e V, in particolare di materiale che abbia effetto scoppiante, crepitante o fischiante.”
Il divieto, vigente sino al 7 gennaio 2019, riguarda anche l’utilizzo, in luoghi pubblici o privati, di materiale potenzialmente dannoso per i suddetti luoghi appartenenti a terzi non consenzienti.
È inoltre disposto dall’ordinanza il divieto di “cedere a qualsiasi titolo, usare o portare con sé, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, materiale esplodente, di qualsiasi categoria, ai minori di 18 anni e privi della carta d’identità. Ai minori di 14 anni sono altresì vietati: l’acquisto, la detenzione e l’utilizzo dei fuochi di artificio di cui alla Categoria V D/E.”
La mancata osservazione di queste norme porterà alla somministrazione di sanzioni amministrative dai 25 ai 500 euro e ad una sospensione della licenza di dieci giorni per gli esercenti.
“Facciamo appello al buon senso dei cittadini. – commenta il sindaco Angarano – Evitiamo di farci del male da soli, di arrecare danno agli altri e al patrimonio pubblico e privato. Ricordiamo che i botti, inoltre, turbano l’incolumità psico-fisica degli animali, terrorizzati dai boati. Chiediamo agli esercenti di vigilare affinché i minori non facciano uso o detengano materiali esplodenti.”
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