“Dall’avviso di selezione pubblica, ed in particolare dallo schema di domanda allegato emergono due importanti violazioni di legge.
Giurisprudenza conforme (sentenza n. 195 del 30.04.2015 Tar Umbria; tar Sicilia sez. II n. 2465 11.10.2013; tar campania sez. V n. 7887 09.12.2002) ha stabilito che La procedura di selezione di un dirigente ex art. 110 1 comma dlgs 267-2000 pur non avendo natura concorsuale deve seguire i principi sanciti dall’art. 97 della Costituzione, imparzialità, trasparenza, pari condizioni e non esonera l’amministrazione pubblica dallo svolgere le procedure concorsuali.
Ancora, nello schema di domanda si precisa che la commissione esaminatrice valuterà l’idoneità dei candidati che saranno successivamente sottoposti al colloquio con il Sindaco.
Lo stesso poi a suo insindacabile giudizio conferirà l’incarico dirigenziale.
Mancano del tutto i criteri di valutazione che la Commissione esaminatrice userà per determinare gli idonei, tali criteri, come precisato dalla Giurisprudenza (tar campania sez. V sentenza n. 1087 27.02.2016) devo essere predeterminati e non devono limitarsi solo alla valutazione dei titoli ma estendersi anche alle prove scritte ed orali.
Queste palesi lacune ci portano a chiedere l’immediata revisione della procedura ed il conseguente annullamento. ” queste le parole di Fabrizio Sotero e Antonio Loconte di Rete Civica Solo con Trani .
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