Dal 29 agosto 2017 è entrato in vigore il provvedimento con cui si esclude dall’obbligo di denuncia e del possesso della licenza fiscale UTF per la vendita di prodotti alcolici nei pubblici esercizi.
Per tale licenza, grazie anche alle pressioni delle Associazioni di Categoria come la Confesercenti, già dal 1999 era stato abolito l’obbligo di pagare il relativo “Diritto Annuale”, uno delle centinaia di balzelli previsti come la famigerata “Tassa annuale sui frigoriferi”.
Fino ad oggi, però, era in ogni caso obbligatorio possedere e conservare la licenza sin dall’avvio dell’attività, in quanto con validità permanente. Si pensi comunque che, oltre ai costi burocratici nell’espletamento della procedura di richiesta, per ottenere la licenza di doveva fare richiesta allegando ben 2 valori bollati.
Finalmente, in un’ottica di maggiore semplificazione amministrativa, attraverso la legge annuale per la “Concorrenza 2017”, è stato eliminato l’obbligo di richiedere la licenza per avviare l’attività di somministrazione di bevande alcoliche negli esercizi di intrattenimento pubblico; ricettivi ed i rifugi alpini.
Permangono i dubbi se rimanga l’obbligo per gli esercizi di “vendita” quali, ad esempio profumerie, fruttivendoli e simili, che hanno nei loro scaffali prodotti contenenti alcol.
Da non sottovalutare infine il vantaggio, che si aggiunge a quello di risparmio economico e di tempo, di non avere alcun obbligo per la conservazione del titolo e quindi evitare gli eventuali controlli delle Forze dell’Ordine preposte.
Il Direttore Confesercenti Prov.le BAT
Dott. R.M. Landriscina
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