Prendendo spunto dalle riflessioni e talvolta dalle strumentali e propagandistiche discussioni sulla questione dell’ occupazione abusiva di Casa Bovio è bene cercare finalmente di sgomberare il campo da equivoci ed opacità. La normativa di cui al D.lgs. 267/2000 agli art. 50 comma 5 e 54 comma 4 e 4-bis concede al Sindaco la potestà di adottare ordinanze contingibili ed urgenti volte a superare situazioni di grave pregiudizio per la fruibilità, incuria o degrado del patrimonio culturale con particolare riferimento a fenomeni di abusivismo quale l’illecita occupazione di spazi e immobili pubblici. L’ordinanza dev’essere trasmessa ai servizi competenti tra i quali al Responsabile dei Servizi Sociali che nel caso in questione deve attivarsi per cercare una soluzione a tutela e salvaguardia, ove possibile, del nucleo familiare indigente e con particolare attenzione alla tutela dei minori coinvolti. Decorso però infruttuosamente il termine perentorio indicato nell’ ordinanza la Polizia Locale, con l’eventuale ausilio della forza pubblica, DEVE procedere allo sgombero coatto dell’immobile anche senza preavviso. Non è giustificabile né tollerabile, anche allorquando purtroppo l’amministrazione non sia nelle condizioni materiali di poter fornire una soluzione abitativa alternativa, temporeggiare rispetto ad un comportamento illecito ed ingiusto di tale portata. Il rischio concreto è di incoraggiare altrettanti comportamenti illegittimi. Bisogna prendere una posizione chiara e determinata. Il percorso è chiaro e definito, ora bisogna far presto nell’interesse della nostra Città.
Ovviamente, a maggior ragione, per gli stessi principi di equità, giustizia e tutela del patrimonio pubblico fermezza e celerità dovranno essere adottate in tutte quelle situazioni in cui i titoli abilitanti all’occupazione di immobili pubblici siano decaduti.
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