Oramai è diventata una abitudine scrivere su fb, aggiornare i propri stati d’animo o commentare frasi altrui.
Sino a quando tutto ciò avviene con la totale serenità, nulla da dire. Le cose cambiano quando si inizia ad insultare.
Durante la campagna elettorale in tanti hanno dato sfoggio delle proprie abilità offensive “ritenendo un proprio diritto il poter esternare tutto ciò che passava loro per la mente”. Precisiamo, la libertà di pensiero è ancora tutelata. L’importante è che non si trasformi in offesa.
L’articolo è principalmente rivolto a tutti coloro che nascosti dietro un pc “si danno alla pazza gioia”!
La domanda è: Insultare sui social network è considerato un reato? Certo che sì!
Risalgono, infatti, già dal 2010 le prime condanne (civili). Merita di essere ricordata una sentenza emessa dal Tribunale di Monza in cui il Giudice ha condannato un ragazzo al pagamento di € 15.000,00 in favore della sua ex per aver commentato, in modo altamente offensivo, alcune fotografie di quest’ultima, denigrandola.
Un’altra recentissima sentenza della Cassazione penale, sez. I, sentenza 08/06/2015 n° 24431 ha fatto il punto sulla situazione, chiarendo definitivamente la questione. Gli insulti sui social network integrano il reato di diffamazione a mezzo stampa!
Preciso che la Cassazione è l’Organo Supremo che dovrebbe garantire “la certezza del diritto” nel senso che per legge:” La corte suprema di cassazione assicura l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge…”
Dunque, andiamo nello specifico analizzando la decisione della Cassazione.
Il reato di diffamazione art 595 c.p. punisce con la reclusione o multa colui che comunicando con più persone offende la reputazione altrui. Si distingue dal reato di ingiuria (art 594 c.p) solo perché in quest’ultimo caso la persona offesa è presente.
La Cassazione ha chiarito che, sia il reato di diffamazione che ingiuria possono essere commessi anche a mezzo internet e, quando ciò accade, il reato si aggrava!
Sempre la Cassazione prosegue dicendo che postare un commento offensivo sulla bacheca di facebook della persona offesa integra il reato di diffamazione a mezzo stampa perché, il mezzo impiegato (fb) è in grado di coinvolgere e raggiungere una pluralità di persone ( individuabili o meno) con la conseguenza che provoca un maggiore danno alla persona.
Per far sì che il reato si realizzi è necessario che sussistano questi tre requisiti:
1)l’offesa alla reputazione di un soggetto determinato o determinabile (persona che in conseguenza di particolari specifici la rendono riconoscibile). Si parla di reputazione per indicare quella stima di cui ogni individuo gode, all’interno di una determinata società;
2)la comunicazione di tale messaggio a più persone;
3)la volontà di usare specifiche espressioni offensive con la piena consapevolezza di offendere.
In conclusione, un commento postato sui social rivolto ad una persona determinata o facilmente individuabile che offende la reputazione di quest’ultima può integrare il reato di diffamazione se vi è volontà di offendere.
A nulla varrà creare profili anonimi da computer improbabili per essere irrintracciabili. La Polizia Postale, se c’è una querela, smuove mari e monti per rintracciare il responsabile di un’offesa.
Ricordate che nel nostro sistema, non appena entrano in vigore le Leggi, si presume che tutti i cittadini le conoscano. Ciò significa che l’ignoranza non è giustificata!
Alla prossima
Avv Simona Merafina
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