Venerdì 30 ottobre, in seguito all’ordinanza regionale emanata dal governatore Emiliano che prevede la didattica a distanza (DAD) per tutte le scuole di ogni ordine e grado della regione Puglia, il Ministero dell’Istruzione ha emanata una nota in cui sancisce che i docenti che abbiano figli a casa impegnati in didattica a distanza possano rimanere anche loro a casa a svolgere l’attività lavorativa in smart working.
Questo il testo della nota:
“La disposizione modifica, in particolare, l’art. 21 bis del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126, prevedendo la possibilità di svolgere l’attività lavorativa in modalità agile per i genitori di figlio convivente minore di anni 16 (in precedenza il limite di età era fissato a 14 anni), sottoposto a quarantena da parte della ASL territorialmente competente, a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico, nonche’ nell’ambito dello svolgimento di attivita’ sportive di base, attivita’ motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati.
La modalità lavorativa agile può essere svolta per l’intero periodo di quarantena o anche solo parzialmente. Altra rilevante novità è la previsione della possibilità di svolgere l’attività lavorativa in modalità agile per i genitori di figlio convivente minore di anni 16, in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza.
Si segnala, infine, una ulteriore modifica all’art. 21 bis, comma 3, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104. La disposizione in parola consente, come è noto, “nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalita’ agile”, di astenersi dal lavoro fruendo di congedo straordinario retribuito al 50% ad uno dei genitori, alternativamente all’altro, per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni quattordici, disposta dal dipartimento di prevenzione della ASL.
La possibilità di fruire del predetto congedo è stata ora estesa, per effetto della normativa sopra citata, anche ai casi in cui sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica.
Si riportano, in calce, le norme citate e, nel ribadire il contenuto della precedente nota prot. n. 1767 del 29.10, si raccomanda ancora di agevolare il più possibile e nei limiti consentiti dalla normativa il ricorso al lavoro agile”.
Tuttavia, come diceva l’ironico Antonio Lubrano, la domanda sorge spontanea: “Cos’è previsto invece per i genitori che necessariamente dovranno seguire a questo punto i figli durante la Dad, ed invece si ritroveranno a spostarsi per andare al lavoro?” e sempre riprendendo le parole del presentatore Lubrano, la risposta è: “Non lo so”.
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