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Investire sui PIR: le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2019

16 Agosto, 2019 | scritto da Redazione
Investire sui PIR: le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2019
Economia
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I piani individuali di risparmio (o PIR), sono stati introdotti dalle Legge di Bilancio 2017 come strumenti di gestione del risparmio a medio termine.La principale finalità dell’istituzione dei PIR è stata quella di canalizzare i risparmi verso le PMI ovvero le piccole e medie imprese italiane. La Legge di Bilancio 2019 ha apportato alcuni cambiamenti per incrementare i benefici per le PMI.

I PIR sono rivolti esclusivamente alle persone fisiche residenti in Italia e non alle persone giuridiche.Ciò significa che un singolo PIR non può essere sottoscritto da un’azienda e non può essere cointestato. Si tratta di requisiti cogenti previsti dalla normativa vigente, il cui rispetto deve essere verificato dall’intermediario stesso. Ben si comprende dal tenore normativo che i PIR siano destinati solo ai piccoli investitori.

I Piani Individuali di Risparmio sono gestiti da società di gestione del risparmio (SGR), ma possono essere inseriti anche nell’ambito del risparmio amministrato e possono essere anche di natura assicurativa. Ogni piano individuale di risparmio dev’essere mantenuto almeno 5 anni e non può eccedere i 30.000 euro di investimento. Ogni piccolo risparmiatore non può superare i 150.000 euro di investimento in PIR ed è possibile beneficiare di un abbattimento di tutto il carico fiscale.

I PIR sono strumenti di gestione del risparmio che possono contenere diversi prodotti (azioni, obbligazioni, conti correnti, conti depositi, ETF, etc.) e possono assumere varie forme (conti titoli, fondi, gestioni patrimoniali).

Nella composizione dei portafogli, la normativa vigente prevede il rispetto delle seguenti limitazioni:

  • la quota investita su un singolo emittente non deve eccedere il 10% del totale (c.d. “vincolo di concentrazione”);
  • almeno il 70% del capitaledeve essere investito in aziende con sede sul territorio nazionale o in imprese domiciliate all’interno dello spazio economico europeoche abbiano stabile organizzazione nel nostro Paese;
  • il 30% del suddetto 70% deve essere investito in strumenti emessi da imprese diverse rispetto a quelle incluse nel FTSE Mib.

Tra le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2019, a partire dal primo gennaio del corrente anno, i nuovi PIR devono obbligatoriamente investire il 3,5% del 21% (ossia il 30% del 70%) in strumenti finanziari delle PMI ammesse alle negoziazioni su AIM Italia. Inoltre, un altro 3,5% deve essere destinato a quote o ad azioni di fondi di venture capital, che hanno la residenza sul territorio italiano.

Per quanto concerne la tassazione delle rendite finanziarie, si applica il 26%,ad eccezione dei titoli statali che sono “colpiti” da un’aliquota del 12,5%. Si ricorda che se i capitali sono tenuti nel PIR per oltre5 anni, è prevista l’eliminazione della tassazione sulle rendite finanziarie.

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