Il Comune di Andria rende noto, a seguito di ordinanza sindacale n.175 del 10/04/2019 che, a decorrere dal giorno 1° maggio 2019 andranno in vigore le nuove misure e limitazioni in materia igienico sanitaria per l’esposizione di prodotti ortofrutticoli da parte degli esercizi commerciali in sede fissa al di fuori dei locali di vendita e per gli operatori del commercio/produttori agricoli su aree pubbliche in forma itinerante, e quindi vengono introdotte le seguenti disposizioni:
1) Gli esercenti commerciali in sede fissa di frutta e verdura, possono esporre nei limiti degli spazi autorizzati, al di fuori dei locali di vendita sia su suolo pubblico, sia su suolo privato, sia su suolo privato aperto al pubblico transito solo prodotti a buccia spessa (quali ad es. ananas, cocomeri, meloni, banane,agrumi, ecc) che si consumano previo depellamento; è tassativamente vietata l’esposizione all’esterno del locale di prodotti orticoli;
2) Gli operatori commerciali in sede fissa, oltre ad attenersi scrupolosamente a quanto previsto dalle procedure del manuale di autocontrollo basate sul sistema HACCP, dovranno assicurare una copertura che protegga gli alimenti dalle ricadute di polveri o da altri agenti inquinanti, con protezioni anche di tipo fisso o mobile (Es. tenda parasole, ecc). I mezzi di protezione usati all’esterno devono essere mantenuti puliti e deve essere evitata la possibile dispersione di polvere. Inoltre la merce dovrà essere collocata su piani rialzati da terra per un’altezza non inferiore ad un metro;
3) E’ vietata la vendita al di fuori degli spazi autorizzati all’interno e all’esterno dell’attività e segnatamente della merce collocata su automezzi parcheggiati a ridosso della sede dell’esercizio commerciale;
4) Per gli automezzi degli operatori del commercio su area pubblica di ortofrutta e degli imprenditori agricoli per la vendita dei loro prodotti in forma itinerante, è consentita l’apertura solo di un lato del veicolo e nessuna cassetta dovrà essere tenuta sull’area pubblica.
Il lato consentito per l’apertura non deve coincidere con quello in corrispondenza del tubo di scarico. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario a servire la clientela così come previsto dall’art 31 comma 4 della LR 24/2015;
5) Gli imprenditori agricoli sono tenuti per la vendita dei propri prodotti ad utilizzare idonei banchi mobili con adeguati mezzi di copertura dei prodotti.
La violazione delle disposizioni previste nell’ordinanza comporterà l’applicazione della sanzione pecuniaria da euro 100,00 a euro 500,00.
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