Il condominio non è esplicitamente definito dal codice civile ma, secondo quanto previsto dall’art. 117 c.c., esso è l’insieme di porzioni di proprietà privata insieme a porzioni di proprietà comune.
Chi abita in condominio sa benissimo che non può fare ciò che vuole ma che esiste un regolamento condominiale il quale prevede le norme di buona educazione al fine di realizzare una buona convivenza tra i condomini.
Una ricorrente contestazione che riguarda la maggior parte dei condomini è essenzialmente legato ai “panni stesi sul balcone”.
Come si può ben pensare, stendere la propria biancheria grondante di acqua sul balcone del proprio appartamento, con il rischio di arrecare danni all’inquilino sottostante non può essere considerato un atto di buona educazione né tanto meno si può pretendere che quest’ultimo non si lamenti.
Tale gesto, infatti, potrebbe essere oggetto di pesanti sanzioni pecuniarie a carico di chi trasgredisce le buone norme sulla convivenza, dettate dal regolamento condominiale.
Sotto l’aspetto giuridico, infatti, sussiste la totale assenza di un titolo che legittimi la servitù del “gocciolio”.
Recentemente, la Cassazione Civile, con sentenza n. 14547/2012, ha precisato che, la biancheria può essere stesa solo negli spazi condominiali, purchè non vi sia il cosiddetto “gocciolio”.
A questo punto ci si pone il dubbio se, la condotta di chi stende i panni gocciolanti in un condominio possa integrare un caso di immissione, così come previsto dall’art. 844 c.c.
La suddetta norma, infatti, stabilisce che, “il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di calore, le esalazioni e i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino…”.
Secondo una recente sentenza del Tribunale di Bari, integra il reato di molestia, il comportamento del condomino che costringe il proprietario del balcone o del terrazzo sottostante a subire continuamente lo sciorino dei panni intridi d’acqua, si tratta, infatti, di una condotta valida a disturbare la quiete e ad ingenerare stati nervosi nel vicino di casa.
La Cassazione, inoltre, con sentenza n. 14547/2012, ha precisato che, quando un condomino agisce in giudizio per far rimuovere gli stenditoi dai balconi sopra il proprio terrazzo e farne cessare il relativo gocciolio, esercita un’actio negatoria servitutis, tale tipo di azione non ha collegamenti con l’azione che mira alla cessazione delle immissioni in quanto si basa su presupposti diversi.
Ebbene, ciò premesso, è rilevante specificare che, la condotta in oggetto rappresenta la lesione di diritti altrui e, pertanto, assume delle conseguenze legali piuttosto complicate, legate all’aspetto penale.
Chi stende la biancheria gocciolante, infatti, può essere ritenuto responsabile penalmente del reato di cui all’art. 674 c.p. ai sensi del quale “Chiunque getta o versa in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l’arresto fino ad un mese o con l’ammenda fino a duecentosei euro”.
Ma per poter classificare come illegittimo il comportamento di chi fa cadere lo scolo dei panni sulla proprietà del vicino è necessario che lo stesso sia reiterato e continuo, i fenomeni di gocciolamento, pertanto, devono avere una frequenza ed una intensità tale da costituire una limitazione apprezzabile del possesso dell’immobile da parte del relativo proprietario. Solo in tal caso di può parlare di limitazione del possesso.
Ciò posto, il condomino del piano di sotto che si ritrova il terrazzo bagnato a causa dei panni gocciolanti dell’inquilino del piano sovrastante, può benissimo procedere con una formale diffida nei confronti di quest’ultimo per porre fine alla condotta a cui può seguire una causa civile finalizzata alla rimozione dello stenditoio, laddove il comportamento sia reiterato e continuo, tale condotta potrà avere risvolti penali.
In ogni caso, al fine di evitare conseguenza civili e penali al punto da incrinare la convivenza condominiale, è sempre bene strizzare i panni prima di stenderli.
Dott.ssa Adriana Scamarcio
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