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HIV contratto a causa di una trasfusione sbagliata

19 Luglio, 2018 | scritto da Redazione
HIV contratto a causa di una trasfusione sbagliata
L'avvocato risponde
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Il Tribunale di Napoli con sentenza n. 6504/2017 è tornato su un caso di danno conseguente alla trasfusione di sangue infetto operata alla paziente in sede di ricovero in ospedale.

Le questioni affrontate sono quelle nodali in questa tipologia di cause, attenendo all’individuazione del soggetto responsabile e alla determinazione della sussistenza del nesso di causalità.

Secondo quanto previsto dalla legge, il Ministero della salute deve esercitare un’attività di controllo e di vigilanza in ordine alla pratica terapeutica che concerne la trasfusione del sangue e l’uso degli emoderivati.
L’art. 2043 c.c., infatti, stabilisce che, il Ministero risponde per omessa vigilanza, dei danni conseguenti ad una epatite e ad infezioni da HIV contratte da soggetti emotrasfusi.

La vicenda riguarda il caso di una paziente ricoverata in ospedale presso il reparto di Ostretricia nel 1985 e a cui furono effettuate delle trasfusioni a seguito di intervento chirurgico, solo a distanza di parecchi anni, la stessa ha constato di aver contratto il virus dell’HIV, rimasta silente per un lungo periodo di incubazione.

La ricorrente denuncia che nel corso della normativa vigente all’epoca dello svolgimento della terapia trasfusionale, gli ospedali erano obbligati a provvedere all’impianto, al funzionamento e alla gestione di un proprio centro trasfusionale e dovevano inserire nelle rispettive piante organiche l’occorrente personale.

La L. 592/1967, art. 10, inoltre, prevede la diretta vigilanza e controllo del direttore sanitario dell’ospedale dei centri trasfusionali, gestiti da associazioni di donatori di sangue regolarmente costituite, a seguito di convenzione con l’ente ospedaliero.

Anche le Sezioni Unite hanno affermato che, il Ministero della salute è tenuto ad esercitare una funzione di controllo e di vigilanza in ordine alla pratica terapeutica della trasfusione del sangue e dell’uso degli emoderivati ed hanno posto in rilievo che gli obblighi del Ministero, sulla prevenzione, programmazione, vigilanza e controllo, derivano da una pluralità di fonti normative, espressamente richiamate nelle sentenze della Cassazione che si sono susseguite negli anni, da cui emerge un quadro alla stregua del quale, il Ministero debba attivare poteri di vigilanza nella preparazione e nella utilizzazione degli emoderivati e di controllo in ordine alla relativa sicurezza.

L’omissione delle predette attività espone il Ministero ad una responsabilità extracontrattuale allorquando, come nel caso di specie, dalla omessa vigilanza ne derivi la violazione di interessi giuridicamente rilevanti dei cittadini-utenti.

Pertanto, preso atto delle linee guida miranti ad individuare le modalità di accertamento del nesso eziologico, tra l’evento e la causa dello stesso, va appurata la sussistenza, nel caso in esame, di una responsabilità del Ministero per omessa vigilanza valutando se l’eventuale condotta attiva, da parte degli organi ministeriali, di controllo nella diffusione del sangue per uso terapeutico, avrebbe potuto scongiurare il verificarsi del contagio in modo “più probabile che non”.

Sosteneva la Corte di Cassazione, finché non erano conosciuti dalla scienza medica i virus della HBV, HIV ed HCV, e, quindi i “test” di identificazione degli stessi, cioè, rispettivamente fino al 1978, 1985 e 1988, essendo l’evento infettivo causato da detti virus, per effetto di emotrasfusioni e assunzione di prodotti emoderivati, doveva ritenersi mancante il nesso causale fra la condotta omissiva del Ministero della Sanità e tale evento, giacché negli illeciti aquiliani colposi mediante omissione, all’interno della serie causale, può darsi rilievo solo a quelli esistenti, nel momento in cui si verifica l’omissione, e non successivamente.

Ma le Sezioni Unite hanno precisato che il termine per la delimitazione temporale della responsabilità del Ministero è il 1978, anno di conoscenza dell’epatite B, anche per gli altri due virus, poiché questi non costituiscono eventi autonomi ma solo «forme di manifestazione patogene dello stesso evento lesivo dell’integrità fisica da virus veicolati da sangue infetto», che il Ministero non aveva controllato, pur essendo obbligato per legge. Secondo la Corte, l’obbligo di controllo del Ministero era operante anche prima di tale data: il sangue destinato alle trasfusioni doveva essere esente da virus e i donatori non dovevano presentare alterazioni alle transaminasi.

Non può pertanto escludersi che il Ministero della salute, tenuto a controllare che il sangue utilizzato per le trasfusioni sia esente da virus e che i donatori non presentino alterazioni delle transaminasi, in adempimento degli obblighi specifici posti dalle fonti normative, sia responsabile dei danni derivanti ai pazienti, anche per eventi accaduti in data anteriore alla scoperta del virus HIV.

Dott.ssa Adriana Scamarcio

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