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Stefano Andreotti risponde a Caselli: “mio padre estraneo a Cosa Nostra”

23 Marzo, 2018 | scritto da Antonella Loprieno
Stefano Andreotti risponde a Caselli: “mio padre estraneo a Cosa Nostra”
Attualità
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A PROPOSITO DI MIO PADRE

E’ quanto si legge sul profilo facebook di Stefano Andreotti, figlio di Giulio Andreotti in merito alle recenti dichiarazioni dell’ex giudice Caselli rilasciate nella BAT in occasione della Giornata in memoria delle vittime innocenti di mafia. Ricordiamo che il primo appuntamento nella BAT è stato prima a Trni presso l’ITC A. Moro e subito dopo a Bisceglie presso le vecchie segherie.
Stefano Andreotti nel suo post non fa alcun riferimento ad un articolo specifico apparso sulle testate giornalistiche ma vuole precisare quanto segue:

Negli ultimi tempi si è tornato a parlare a a scrivere con una certa insistenza sui processi di mio padre:
io comprendo che da parte di alcuni, dopo gli anni impiegati nello svolgimento dei processi, (e del conseguente calvario al quale è stato sottoposto mio padre), nelle indagini che hanno battuto a tappeto alla ricerca di prove tutta l’Italia e non solo, nella raccolta delle testimonianze di tanti collaboratori di giustizia poi per lo più smentite (e per le quali non sapremo credo mai a quanto ammontò il fiume di denaro pubblico speso), non ci si rassegnerà mai ad accettare il magro risultato raggiunto.
Inviterei soprattutto coloro che le carte processuali non hanno letto e si limitano a riferire quanto riportato da altri a leggere con attenzione un articolo pubblicato ne Il Tempo del 11 ottobre 2008 a firma del Professor Coppi e dell’Avvocato Bongiorno :
LA SENTENZA SU ANDREOTTI ESCLUDE RAPPORTI MAFIOSI
Quali difensori del Presidente Andreotti, abbiamo sempre scelto di non intervenire per correggere una serie di affermazioni, stucchevolmente susseguitesi nel tempo, sugli esiti dei processi: affermazioni talvolta del tutto destituite di fondamento, talaltra capaci di ingenerare facili equivoci.
Quindi, anche con riferimento ai reiterati interventi del dottor Caselli, vogliamo astenerci da ogni commento: chi davvero vuol conoscere la realtà e i processi che intorno a essa sono stati celebrati potrà leggere con attenzione tutti gli atti.
E’ infatti la lettura completa delle carte che documenta in modo inconfutabile se e cosa l’accusa aveva ipotizzato e qual è stato l’effettivo esito dei processi.
Desideriamo tuttavia richiamare l’attenzione sul fatto che il dottor Caselli, quando parla del Presidente Andreotti, cita sempre e soltanto la sentenza della Corte d’Appello di Palermo come se fosse l’unica e definitiva sentenza che ha riguardato il presidente. In questo modo, egli dimentica innanzitutto che il presidente è stato assolto nel processo di Perugia per l’omicidio di Carmine Pecorelli, e che la medesima accusa di essere mandante di quell’omicidio è stata sostenuta anche dai rappresentanti dell’accusa del processo di Palermo.
Ma quel che ci sembra più singolare è che il dottor Caselli, quando parla del processo di Palermo, elenca una serie di affermazioni contenute soltanto nella sentenza di appello, omettendo di ricordare non solo la diversa – a e nostro avviso ben più persuasiva – sentenza del Tribunale di Palermo, ma anche che il processo non si è è affatto fermato al grado di giudizio da lui citato.
Esiste infatti un terzo grado di giudizio e viene da chiedersi perché il dottor Caselli non rammenti mai la sentenza di Cassazione, che è quella definitiva e che proprio in relazione alle due sentenze precedenti, quella del Tribunale e quella della Corte d’Appello, esplicitamente afferma : “i giudici dei due gradi di merito sono pervenuti a soluzioni diverse’, ma non rientra tra i compiti della Cassazione ‘operare una scelta tra le stesse’. Ma c’è qualcos’altro che il dottor Caselli dimentica ed è la dimenticanza più singolare: la sentenza della Cassazione ha confermato la sentenza della Corte d’Appello di Palermo per i fatti successivi al 1980, riconoscendo assoluta estraneità del Senatore Andreotti a Cosa Nostra.
Quanto invece al periodo di tempo antecedente al !980 – coperto dalla prescrizione e rispetto al quale la Cassazione aveva limitati poteri di controllo – i giudici di legittimità, valutando le motivazioni della Corte d’Appello, non solo hanno sentito il dovere di precisare che la ricostruzione e la valutazione dei singoli episodi “è stata effettuata in base ad apprezzamenti ed interpretazioni che possono anche non essere condivise”, ma hanno addirittura aggiunto che agli apprezzamenti e alle interpretazioni della Corte d’Appello ‘sonio contrapponibili altre dotate di uguale forza logica’.

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