Ai sensi delle disposizioni dell’art.1 del decreto-legge 3/01/2006, n.1, convertito, con modificazioni, dalla L.27/01/2006, n.22, come modificato dalla legge 7/05/2009, n.46, possono essere ammessi al voto domiciliare, gli elettori affetti da gravi infermità, tali da impedire l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano, che si trovano in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, ovvero gli elettori affetti da gravissime infermità tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l’ausilio dei servizi previsti dall’art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n.104, sono ammessi nella predetta dimora.
L’elettore interessato deve far pervenire al Sindaco del Comune di Andria in un periodo compreso fra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione, ossia sino a lunedì 8 maggio 2017, una dichiarazione, in carta libera, attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimora, corredata della prescritta autorizzazione sanitaria, indicando: i dati di identità e di residenza (cognome e nome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza e, possibilmente un recapito telefonico); nel caso in cui l’elettore dimora in una sede diversa dalla propria abitazione di residenza, indicare l’indirizzo dove l’elettore effettivamente dimora e dove sarà ammesso al voto.
Alla domanda si deve allegare:
– copia della tessera elettorale;
– Idonea certificazione sanitaria.
Certificato medico da allegare alla domanda:
La certificazione da allegare alla domanda deve essere rilasciata da un funzionario medico designato dai competenti organi dell’Azienda Sanitaria Locale in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione (28 maggio 2017) che attesti l’esistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1 della legge 7 maggio 2009, n.46, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.
La certificazione medica deve essere rilasciata da funzionari medici i quali “non possono essere né candidati né parenti fino al quarto grado dei candidati”.
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