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Bat – In arrivo il 9 gennaio l’Arbitro per risolvere le controversie finanziarie

8 Gennaio, 2017 | scritto da Redazione
Bat – In arrivo il 9 gennaio l’Arbitro per risolvere le controversie finanziarie
Economia
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Negli ultimi anni i rapporti tra risparmiatori e istituti di credito sono stati caratterizzati da momenti di forti tensioni che certamente si protrarranno anche per il futuro. Ecco, quindi, un’importante novità che partirà dall’inizio del nuovo anno e che potrà rivelarsi utile per tutti i piccoli risparmiatori.

Dal 9 gennaio, infatti, i piccoli investitori avranno la possibilità di rivolgersi, senza costi, ad un arbitro che avrà competenza a decidere le controversie che riguardano i prodotti finanziari. Si chiama Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) ed è un organismo collegiale a cui potranno essere sottoposte le controversie relative alla violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari nei loro rapporti con gli investitori. Potranno essere presentate anche controversie che riguardano i gestori dei portali di equity crowdfunding. Riguardo alla competenza per valore l’ACF potrà decidere controversie fino ad un importo massimo di 500.000,00 euro.

Nel dettaglio. Il risparmiatore, che ha subito un danno a causa del comportamento scorretto dell’intermediario finanziario a cui si è rivolto (ad esempio un istituto di credito), potrà fare ricorso al collegio arbitrale. La procedura, oltre ad essere, come già detto, totalmente gratuita è molto rapida, in quanto la decisione verrà emessa entro 90 giorni.

Innanzitutto chiediamoci chi può rivolgersi all’ACF. Possono presentare ricorso i cosiddetti investitori “retail”, ossia coloro che non hanno un’adeguata competenza riguardo ai servizi finanziari e si rivolgono al supporto di un intermediario che può essere una banca, una sim (società di intermediazione mobiliare), una società d’intermediazione finanziaria, una società del gruppo Poste Italiane (divisione Bancoposta). Naturalmente può trattarsi anche di società di intermediazione finanziaria estere, purché abbiano una succursale in Italia (nel caso in cui la sede principale è in Europa) o siano autorizzate ad operare nel territorio italiano (se si tratta di società extracomunitarie).

Quali sono i casi in cui può attivarsi la procedura? Nel caso in cui gli intermediari abbiano assunto un comportamento scorretto nei confronti del risparmiatore:

  • violazione degli obblighi di informazione; l’intermediario ha l’obbligo specifico di informare adeguatamente l’investitore sulla natura dell’operazione e, soprattutto, sui rischi che quest’ultima comporta. Ove ciò non accada sarà incorso in una violazione;
  • violazione degli obblighi di diligenza qualificata, di correttezza e di trasparenza nella gestione del rapporto con la clientela.

La gratuità del ricorso all’ACF è garantito dal “Fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori”, istituito già nel 2007.

Quali le modalità del ricorso? L’invio va effettuato all’ACF rigorosamente online, mediante il sito, che sarà operativo dal 9 gennaio. Per venire incontro agli utenti meno esperti la Consob ha stabilito che, per i primi due anni, il ricorso potrà essere inviato in forma cartacea. Però, dopo l’invio, la procedura continuerà in via telematica. Sia l’investitore che l’intermediario avranno la possibilità di far valere le proprie ragioni secondo le regole sul rispetto del cosiddetto “contraddittorio tra le parti”.

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