L’intero sistema del commercio anche in Puglia, soprattutto in Puglia è sotto attacco e vive una condizione di assoluto disorientamento. Il nuovo Codice del Commercio, quello approvato frettolosamente e senza alcuna forma di consultazione, peraltro impugnato dal Consiglio dei Ministri quindi a rischio decadenza, trova applicazione a seconda degli umori e delle volontà di amministratori, politici e burocrati i quali, di volta in volta, scelgono a proprio piacimento quale sia la strada “più conveniente” per operare, magari cercando di compiacere, a seconda dei casi, chi ancora concepisce anche il sindacato come la politica cioè un dispensatore di clientelismo e di favoritismo. “Un sacco di provvedimenti che andrebbero tutti impugnati per illegittimità” – fanno sapere da UNIBAT.
Quello dell’abusivismo commerciale e delle vendite per strade è un problema tanto vecchio quanto ormai incancrenitosi visto che le amministrazioni non hanno mai saputo affrontare la situazione con le soluzioni opportune e continuano a violare anche le recenti disposizioni prefettizie proprio in materia di abusivismo commerciale.
Per quanto riguarda il territorio della Provincia Barletta Andria Trani quello delle vendite di prodotti, soprattutto alimentari ed ortofrutta, su strada è un fenomeno che tocca il top in senso di negatività e ad appuntarsi la medaglia patacca è il comune di Barletta dove la rabbia e le rimostranze dei venditori “regolari” che operano nei mercati, nei mercatini organizzati ed a sede fissa si sono anche alzate forti, fortissime anche recentemente nel corso dell’incontro pubblico lo scorso 7 giugno in viale Marconi dove anche le autorità locali, intervenute al simposio, hanno preso atto di una situazione drammatica che degenera di giorno in giorno e crea un allarme sociale di enormi proporzioni con conseguenze imprevedibili ma reali.
in tutti i Comuni della Bat, da Bisceglie a Trani, da Andria a Canosa, Minervino e tutti gli altri continua la palese e spudorata violazione delle norme previste dal vigente Codice del Commercio regionale il quale ha previsto, all’art. 31 – Esercizio dell’attività in forma itinerante di tipo B, comma 4 che: “l’esercizio del commercio in forma itinerante permette di effettuare soste per il tempo necessario a servire la clientela e, con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra, nel rispetto delle vigenti normative igienico sanitarie.”
Quindi la nuova norma sostituisce la precedente disposizione che consentiva, invece, a questo tipo di attività, di poter sostare per un certo periodo di tempo nello stesso luogo e poi spostarsi in altro luogo per altrettanto tempo.
Sempre lo stesso Articolo di legge, al comma 6, recita: “I singoli comuni, anche mediante accordi con altri comuni, possono individuare appositi percorsi e aree ove la permanenza degli operatori itineranti non è sottoposta a vincoli temporali, o a determinate condizioni o in particolari orari.”
Send this to a friend