L’art. 1 comma 490 della legge 147/2013, in vigore dal 01.01.2014 ha ripristinato l’indennizzo per cessazione attività commerciale pari ad € 458,00 mensili.
I destinatari sono tutti coloro che esercitano, in qualità di titolari o collaboratori, l’attività commerciale al minuto in sede fissa o ambulante, i gestori di bar e ristoranti e gli agenti e rappresentanti di commercio e può essere richiesto da tutti coloro che, nel periodo compreso tra il 01.01.2009 e il 31.12.2016, siano in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2 D.lgs. n°207/1996, ossia:
La domanda potrà essere presentata presso la sede I.N.P.S. territorialmente competente, entro e non oltre il 31 gennaio 2017.
L’indennizzo è incompatibile con l’esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato. Il beneficiario ha l’obbligo di comunicare all’Inps la ripresa dell’attività lavorativa entro 30 giorni dal suo verificarsi.
L’indennizzo di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è erogato agli aventi diritto fino al momento della decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia e non è previsto il pagamento dei trattamenti di famiglia.
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