Il canone Rai è finito bolletta: lo ha deciso la Legge di stabilità. Niente più bollettino quindi con recapito a casa e scadenza a febbraio come negli anni passati con tanto di spot tv a ricordare che pagare non è “un’opzione”.
Eppure questa nuova formula potrebbe alle prime battute generare degli errori considerato che, come previsto in Legge di stabilità, andranno incrociate le banche dati dell’Anagrafe tributaria, dell’Authority per l’energia, Acquirente Unico, Ministero dell’Interno, Comuni . Il rischio di errori, insomma, è elevato, in particolare quando l’intestatario della bolletta elettrica è diverso da chi ha pagato fino ad oggi il canone Rai. Facciamo l’esempio della moglie che è intestataria della bolletta della luce e del marito che invece si accolla l’abbonamento alla tv. E’ possibile che alla moglie sia chiesto il pagamento del canone già pagato dal marito, oppure che la moglie paghi, ed il marito, vecchio abbonato, sia considerato un evasore. O che si faccia confusione tra chi paga la tariffa D3 – con impegno di potenza superiore a 3 kW – ed è un residente e chi invece non lo è e pertanto non è tenuto al pagamento del canone.
Il pagamento del canone Rai avverrà mediante addebito nella fattura per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica. Paga chi possiede la tv. Il canone deve pagarlo chiunque detiene un apparecchio atto od adattabile alla ricezione delle trasmissioni televisive. Fin qui nessun cambiamento. La novità è che si presume la detenzione dell’apparecchio nel caso in cui esiste “un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica”.
In partica se c’è luce cè tv… Se non è vero, per superare questa presunzione, dovrete presentare un’autocertificazione all’Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino. La dichiarazione “ha validità per l’anno in cui è stata presentata”. Ossia bisogna ripresentarla ogni anno.
Per il 2016 il canone annuo ordinario è stato ridotto a 100 euro, dai 113,50 del 2015.
Limitatamente al 2016, il primo addebito del canone avverrà nella prima fattura elettrica successiva al 1° luglio 2016 e comprenderà le rate scadute, ossia da gennaio a luglio.
Esistono però anche delle esenzioni per gli over 75 con reddito fino a 8.000 euro annui.
Per quanto concerne invece le seconde case dove vi è un televisore, non dovrete pagare un secondo abbonamento. Idem se si posseggono più televisori. Il canone è dovuto una sola volta per tutti gli apparecchi detenuti “nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora, dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica”.
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