breaking news

Trani – Ordinanza anti-botti e chiusura del centro durante le festività natalizie

23 Dicembre, 2015 | scritto da Damiana Dorotea Sgaramella
Trani – Ordinanza anti-botti e chiusura del centro durante le festività natalizie
Attualità
0

Centro di Trani chiuso alle auto da martedì 22 dicembre al 6 gennaio: è quanto stabilito dall’ordinanza firmata dal sindaco della città, Amedeo Bottaro.

Per il periodo natalizio è stata istituita l’area pedonale (h 24) con divieto di fermata e circolazione in piazza Libertà, via Mario Pagano (nel tratto compreso fra via Annunziata e piazza Libertà) e via Ognissanti (nel tratto compreso fra piazza Libertà e piazza Campo dei Longobardi).

Zona a traffico limitato in via Mario Pagano, nel tratto compreso fra piazza della Repubblica e via Santa Maria. In questo caso, però, è consentito solo l’accesso degli aventi diritto all’area di sosta di via S. Maria e via Rossini.

Oggi, alle 18.30, in piazza Libertà, è in programma la cerimonia di benedizione della Statua di Gesù Bambino, con la partecipazione delle autorità civili e religiose.

Il sindaco di Trani ha anche firmato l’ordinanza anti-botti. Questi i divieti sanciti dal provvedimento firmato dal primo cittadino:

  1. Il divieto di vendita, in forma ambulante e non, a partire dal giorno 23 dicembre 2015 e fino al 10 gennaio 2016 di ogni tipo di fuochi d’artificio ascrivibili alla categoria 2 nei limiti di cui all’ art. 1 del DM Interno del 04.06.2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 138 del 17.06.2014 e cat. 3, di cui all’articolo 3 del Decreto Legislativo 4 aprile 2010, n. 58 e comunque dei cosiddetti “fuochi di libera vendita” o “declassificati” che abbiano effetto, semplice o in combinazione con altri, di scoppio, esclusi i petardini da ballo di cui all’Allegato I, lettera A, numero 1, punto iv della Direttiva sopra menzionata;
  1. Il divieto, al di fuori degli spettacoli autorizzati dei professionisti di cui all’articolo 4 del Decreto Legislativo 4 aprile 2010, n. 58, di utilizzo di ogni tipo di fuoco d’artificio, benché di libera vendita, in luogo pubblico e anche in luogo privato ove, in tale ultimo caso, possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici o su luoghi privati appartenenti a terzi non consenzienti, nel corso della notte tra il 24 e 25 dicembre e fra 31 dicembre ed il 1° gennaio p.v. a partire dalle ore 18.00 e fino alle ore 7.00 del giorno successivo;
  1. Il divieto di utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza di cui all’art. 57 TULPS nel corso della notte tra il 24 e 25 dicembre e fra 31 dicembre ed il 1° gennaio p.v. a partire dalle ore 18.00 e fino alle ore 7.00 del giorno successivo;
  1. Il divieto di cedere a qualsiasi titolo o far utilizzare in qualsiasi condizione a minori degli anni 14 i fuochi di categoria 1 e superiori e a quelli di anni 18 i fuochi di categoria 2 e 3 del Decreto Legislativo 4 aprile 2010, n. 58, fermo il divieto di vendita al pubblico dei prodotti destinati ai professionisti;
  1. Il divieto per tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute et similia, di consentire a chicchessia l’uso di dette aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute et similia per la effettuazione degli spari vietati dalla presente ordinanza;
  1. Il divieto di impiego, nei luoghi di cui ai precedenti punti 2 e 3, a partire dalla emissione della presente ordinanza e fino al 31 gennaio 2016, di articoli pirotecnici teatrali e d’altri articoli pirotecnici per scopi diversi da quelli cui gli articoli stessi sono espressamente destinati.

L’inosservanza della presente ordinanza comporterà l’applicazione di sanzioni amministrative da 25 a  500 euro, fatta salva, ove il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all’autorità giudiziaria. Le violazioni al seguente provvedimento comportano il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto e la successiva confisca.

Le violazioni in materia, perpetrate dai commercianti autorizzati o ambulanti abusivi che commercializzano “declassificati” contraffatti saranno perseguiti a termini di legge.

Agli agenti della Forza Pubblica è demandato il compito di far osservare l’ordinanza.

Le due ordinanze sono consultabili sulla home page del sito Internet del Comune di Trani cliccando seguente link: http://www.comune.trani.bt.it/contenuti/notizie/DataView.aspx?id=13066

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Send this to a friend