In esecuzione della determina dirigenziale 683 dell’11 agosto, sono stati riaperti i termini per la presentazione delle domande per tutte quelle imprese, con sede operativa a Trani, che intendono ospitare soggetti svantaggiati o molto svantaggiati per tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo, per un periodo di 6 mesi. E’ possibile presentare le domande fino al prossimo 30 settembre.
A conclusione delle pubblicazioni già avvenute in due fasi (la prima il 22 dicembre del 2014, la seconda il 31 marzo 2015) risultano pervenute nei termini stabili 34 domande. Dopo la fase istruttoria, risultano attivati 10 tirocini, mentre altri 5 sono in fase di perfezionamento. Dieci invece non possono essere attivati per carenza dei requisiti previsti dall’avviso pubblico, altri 10 invece (sebbene invitati a completare la domanda con lettera raccomandata) non si sono presentati. Tenuto conto della grave situazione occupazionale, si è pertanto deciso di riaprire i termini per la presentazione di ulteriori domande, atteso che, dei 38 tirocini programmati, ne sono attivabili ad oggi solo 15.
Possono presentare l’istanza, in qualità di “soggetti ospitanti” coloro che hanno unità produttiva o struttura operativa, sede del tirocinio, nel territorio di Trani. Il candidato sarà selezionato dall’azienda stessa.
I tirocini sono finalizzati ad agevolare l’inserimento nel mercato del lavoro di inoccupati e il reinserimento di disoccupati, prevedendo forme di sostegno ed accompagnamento personalizzate nella fase di accesso e reinserimento nel mercato del lavoro e parallelamente l’attivazione di un sistema di rete con i soggetti del terzo settore, le istituzioni preposte al governo del mercato del lavoro, gli organismi della formazione professionale, il tessuto produttivo locale.
I tirocinanti ed i soggetti richiedenti dovranno essere in possesso dei requisiti richiesti dall’avviso pubblico precedentemente diffuso e presente sul sito Internet del Comune di Trani. Cliccando sul link è possibile consultare l’avviso e scaricare tutta la modulistica da compilare e presentare.
Per l’attività espletata nel corso del tirocinio, il tirocinante ha diritto a una indennità forfettaria di partecipazione pari all’importo mensile minimo di 450 euro, al lordo delle ritenute di legge. L’indennità di partecipazione non spetta al tirocinante che risulti già percettore di una forma di sostegno al reddito, ivi compresi gli ammortizzatori sociali, anche in deroga. Il finanziamento prevede la copertura del 100% della spesa sostenuta dall’impresa richiedente per l’ospitalità del tirocinio, inclusa l’indennità nella misura minima prevista dalla legge regionale 23/2013, eventuali maggiorazioni dell’indennità stessa, la copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi, eventuali bonus ed ogni altro onere derivante da legge, regolamento o disposizione aziendale.
L’erogazione della indennità del tirocinio, verrà corrisposta all’azienda ospitante ed è subordinato all’attivazione e successivo svolgimento del percorso di tirocinio in favore dei soggetti ammessi. Sarà erogato il 20%, in favore del soggetto ospitante, al momento della sottoscrizione della convenzione e ulteriori tranches (pari al 20%) a rendicontazione della somma spesa, previa attestazione da parte della stessa di regolare svolgimento del tirocinio e di avvenuta spesa, fino a concorrenza del 100%. Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.
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