Se la cartella esattoriale o qualsiasi altro atto di Equitalia è illegittimo il contribuente può fare una semplice istanza e se non ottiene risposta entro 220 giorni il debito si annulla definitivamente.
Ciò è quanto stabilito dalla Commissione Tributaria Provinciale di Lecce che, con una innovativa sentenza, ha provveduto ad annullare alcune cartelle esattoriali per oltre 200.000,00 euro a carico di un imprenditore leccese affermando sostanzialmente l’esistenza del DIRITTO ALL’ANNULLAMENTO DEL DEBITO TRIBUTARIO PER SILENZIO/ASSENSO A SEGUITO DELLA MANCATA RISPOSTA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE ALL’ISTANZA DEL CONTRIBUENTE (vedi sentenza n.1955/05/15).
Tutto ha origine da alcune disposizioni emanate con la Finanziaria del 2013 (legge n.228/2012); in pratica, la norma prevede che entro novanta giorni dalla notifica di un qualsiasi atto da parte del concessionario della riscossione, il contribuente possa fermare tale azione con una semplice istanza.
Al fine di comprendere meglio la portata della norma, si consiglia di leggere l’articolo 1, comma 537, della legge n.228/2012 laddove prevede espressamente che i “concessionari per la riscossione SONO TENUTI A SOSPENDERE IMMEDIATAMENTE ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore…”.
A seguito del deposito della dichiarazione da parte del contribuente al concessionario, dunque, quest’ultimo è tenuto ad avvisare l’ente competente – nel caso di specie, trattandosi di tributi, era l’Agenzia delle Entrate – il quale a sua volta deve rispondere al contribuente (comma 539).
Ovviamente, come già anticipato, la parte più importante della norma è sicuramente quella che stabilisce le conseguenze derivanti dalla mancata risposta dell’ente impositore.
Infatti, il comma 540 prevede che “trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite … SONO ANNULLATE DI DIRITTO…”.
Proprio in forza delle predette norme, i giudici di Lecce non hanno potuto fare altro che constatare la mancata risposta dell’Agenzia delle Entrate di Lecce all’istanza del contribuente e, dunque, accertare l’annullamento del debito tributario.
Nello specifico, infatti, i giudici dichiarano che “nel caso di specie deve ritenersi annullata di diritto la partita debitoria … In estrema sintesi, infatti, in osservanza della norma innanzi precisata: 1) il debitore inoltra l’istanza al concessionario per la riscossione che ha dato inizio alla procedura di riscossione; 2) il concessionario trasmette l’istanza all’ente creditore il quale, effettuate le valutazioni del caso, ne trasmette i risultati al debitore … Sta di fatto che la mancata comunicazione – per la quale era previsto il termine massimo di 220 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del contribuente – ha l’effetto di far ritenere che le partite sono annullate di diritto” (pagina 2 della sentenza).
Sul punto, si segnala che alle stesse conclusioni è giunta recentemente anche la Commissione Tributaria Provinciale di Milano (si veda sentenza n.5667/40/15 depositata il 23/06/2015, Presidente Dott. PierCamillo Davigo). Anche in questo caso un cliente dello studio aveva provveduto a inviare un’ istanza di annullamento al concessionario della riscossione senza ottenere alcuna risposta.
Ci si augura, dunque, che tali pronunce possano contribuire a creare un nuovo clima di collaborazione tra Fisco e contribuente.
Avv. Matteo Sances
Send this to a friend