La Legge 6 maggio 2015 n. 55 ha completato il quadro delle modifiche che già erano state apportate in materia di separazione e divorzio nel mese di febbraio (negoziazione assistita o accordo stipulato davanti all’Ufficiale di Stato Civile). Prima di procedere all’analisi della normativa, credo sia opportuno precisare la differenza tra separazione e divorzio. Non di raro qualcuno le confonde. Con la separazione legale (consensuale o giudiziale) o di “fatto” i coniugi non pongono fine al rapporto matrimoniale, ma sospendono gli effetti nell’attesa o di una riconciliazione o di un provvedimento di divorzio. Invece, con il divorzio (consensuale o giudiziale) -Legge 898/70- viene pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile o la cessazione degli effetti civili se si tratta di matrimonio religioso. E’ solo con il divorzio che cessano definitivamente gli effetti del matrimonio sia sul piano personale sia sul piano patrimoniale. Solo a seguito di divorzio il coniuge può convolare a nuove nozze. Con la nuova legge, quindi, sono stati ridotti i tempi per chiedere il divorzio e sono state apportate modifiche in materia di comunione dei beni. La Legge 6 maggio 2015, n. 55 è composta di soli tre articoli che vanno a modificare parzialmente la legge n. 898/1970. Chi vorrà leggere il nuovo testo dovrà necessariamente avere, tra le mani, anche il vecchio.
Vediamo nello specifico le novità.
Nell’ art. 1 sono stati ridotti i termini per presentare la domanda di divorzio. Termini che cambiano a seconda che i coniugi abbiano ottenuto una separazione consensuale o giudiziale. Pertanto, in caso di separazione consensuale, la presentazione della domanda di divorzio potrà avvenire entro 6 mesi dal giorno in cui i coniugi sono comparsi davanti al Presidente del Tribunale per ottenere, appunto, la separazione.
La normativa si applica anche quando la separazione sia avvenuta tramite la negoziazione assistita ovvero per accordo stipulato davanti all’Ufficiale di stato civile. Nel primo caso il termine di 6 mesi decorre dal giorno in cui l’accordo è stato certificato dagli avvocati. Nel secondo caso, invece, dal giorno in cui è stato concluso l’accordo di separazione innanzi all’ufficiale dello stato civile.
Per le separazioni giudiziali, il termine si è ridotto da tre anni a soli 12 mesi.
Ne deriva che per presentare domanda di divorzio occorrerà attendere 12 mesi dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale. A seconda dei casi il divorzio potrà essere richiesto nel modo tradizionale ovvero con negoziazione assistita o con l’assistenza dell’Ufficiale di Stato Civile.
Nell’ art. 2 sono state apportate modifiche sul regime di comunione dei beni in particolare all’art 191 del codice civile.
Sino a poco tempo fa l’art 191 cc prevedeva che il regime della comunione dei beni veniva meno solo dopo che la sentenza di scioglimento del matrimonio diventava definitiva per la separazione giudiziale ovvero dopo il decreto di omologazione per la separazione consensuale.
Oggi, invece è previsto che il regime di comunione dei beni viene meno: in caso di separazione giudiziale, nel momento in cui il Presidente del Tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, in caso di separazione consensuale, dalla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione dei coniugi dinanzi al presidente, purché successivamente omologato.
Queste modifiche sono importanti se si pensa che prima, il patrimonio dei coniugi restava bloccato per tutto il giudizio di separazione salvo richiesta di divisione.
La modifica legislativa consente, pertanto, di definire fin da subito i rapporti patrimoniali tra coniugi in regime di comunione legale.
Infine nell’ art 3 si parla dell’applicazione della nuova legge ai procedimenti in corso.
Normalmente le leggi non sono retroattive ciò significa che generalmente si applicano a tutte le situazioni che sorgono successivamente all’entrata in vigore della norma. L’art. 3, tuttavia, stabilisce che le nuove previsioni sulla riduzione dei tempi di proposizione della domanda di divorzio e di anticipazione dello scioglimento della comunione legale si applicano anche ai procedimenti avviati prima della legge.
Una precisazione, tali modifiche riguardano anche i divorzi ove sono presenti dei figli.
Avv. Simona Merafina
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Chiedo in caso di separazione consensuale il regime patrimoniale di comunione legale dei beni viene meno dalla sottoscrizione del processo verbale di di separazione davanti al Presidente del Tribunale(come è detto sopra ) o davanti, come mi pare logico, all’ avvocato (visto che trattasi di una convenzione di negoziazione assistita ) , semprechè successivamente dettp pv venga “omologato” ?
Ciao.. in caso di separazione consensuale davanti al tribunale ,il regime viene meno dopo omologazione. Con negoziazione assistita viene meno dopo nullaosta del procuratore della repubblica.